È quanto emerge dalla sentenza n. 2101/01/14 della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro.
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento e della relativa cartella, concernente il recupero dell’IVA dovuta per scambi intracomunitari di veicoli usati, avvenuti nel secondo semestre del 2003, oltre sanzioni e accessori.
La società destinataria della ripresa fiscale si è vista dare ragione dalla Commissione tributaria di primo grado. Ben diverso è stato l’esito del giudizio d’appello.
La Provinciale – in applicazione del c.d. “regime a margine” di cui all’articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995, convertito in Legge n. 85 dello stesso anno – ha ritenuto esenti IVA le operazioni compiute dalla contribuente consistite nell’acquisto in Germania e nella vendita in Italia di veicoli usati.
Per la Commissione regionale, però, il collegio di prime cure non ha ben considerato i fatti posti a base dell’accertamento annullato.
Infatti le fatture emesse dal venditore estero non indicavano il regime applicato e la contribuente, in sede di contraddittorio, non ha dimostrato la mancata detrazione dell’IVA corrisposta da parte del cedente. “Tale assunto – scrivono i giudici catanzaresi – è stato disatteso dalla sentenza gravata, che ha invece ritenuto di fare gravare l’onere della prova sull’ufficio tributario. Così facendo, è stata però sovvertita la regula iuris che presiede la materia, in base alla quale, ogni qual volta la contestazione dell’amministrazione trovi fondamento in elementi oggettivi, l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’operatività del regime speciale di deroga incombe sul contribuente cessionario, e ciò pure con riferimento alla mancata detrazione dell’IVA corrisposta a monte da parte del cedente(cfr. Cass. civ., Sez. trib., 12 settembre 2012 n. 152; CTR Calabria, Sez. IV, 14 ottobre 2011 n. 66/04/2011)”.
La CTR di Catanzaro, pertanto, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformando integralmente la sentenza di prime cure. Quanto alle spese del giudizio, sono state compensate.
http://www.fiscal-focus.info/giurisprudenza/regime-del-margine-fatture-generiche,3,25040
wordpress theme by initheme.com