È questo, in sintesi, quanto ha sostenuto la Commissione Tributaria Regionale della Calabria con la sentenza n. 1603/04/14, pubblicata il 21 luglio.
Il caso. La parte contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia che ha confermato l’avviso di pagamento per IRPEF 2002, scaturito da accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 32 e 38 del D.P.R. 600 del 1973.
La CTP ha ritenuto corretta la metodologia accertativa seguita dall’Ufficio finanziario, tenuto conto del fatto che il Centro Informativo dell’Anagrafe Tributaria aveva segnalato incrementi patrimoniali incompatibili con i redditi dichiarati. A fronte di ciò, il contribuente non ha fornito in giudizio la prova del contrario, com’era suo preciso onere.
Ebbene, pronunciandosi sull’appello proposto dal contribuente, la Commissione Regionale di Catanzaro ha fatto proprie le valutazioni del primo giudice.
Manca la prova della simulazione. Il collegio di secondo grado, precisamente, non ha ritenuto provata l’affermazione del ricorrente secondo il quale l’atto di compravendita, finito sotto la lente del Fisco, simulasse una donazione. “Ed infatti, – scrivono i giudici dell’appello – la scrittura esibita è priva degli elementi essenziali, in particolare la data certa, volti a provare la simulazione della compravendita”.
Respinto l’appello. Alla luce del rilievo che precede, la CTR calabrese ha deciso per il rigetto dell’appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado favorevole al Fisco. Spese compensate.
Quando ricorre il vizio di motivazione. Si segnala che con l’ordinanza n. 9173/2014 la Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza della CTR Calabria in fattispecie analoga, avendo riscontrato un “difetto di riesame originale della materia”, atteso che il giudice dell’appello ha aderito acriticamente alla decisione della CTP che ha annullato l’accertamento sintetico a carico del contribuente. A parere della S.C., la CTR non solo non ha esaminato le censure proposte dall’appellante principale (Agenzia delle Entrate) in riferimento alla natura simulata del contratto di vendita donde derivavano gli incrementi patrimoniali oggetto di causa, ma non ha neanche riesaminato le ragioni per le quali la CTP ha ritenuto di accogliere il ricorso della parte contribuente.
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