Giurisprudenza – La sentenza in commento va quindi nella direzione tracciata dalla maggior giurisprudenza di primo grado che appare, salvo rare eccezioni, compatta nell’affermare il carattere procedurale del nuovo strumento. Da ciò discende, pertanto, la possibilità di poter procedere a una rideterminazione dell’accertamento sulla scorta dei recenti parametri indicati dalla nuova procedura. In particolare i giudici veneziani evidenziano che l’ufficio avrebbe dovuto procedere: “(…) ad un esame critico della situazione alla luce della normativa intervenuta successivamente, della giurisprudenza, dalla considerazione di alcuni fatti per poter modificare la metodologia di calcolo. Operazione che deve essere eseguita in questa sede per il fatto che il dettato letterale dell’art. 38 deve essere interpretato nel modo più esteso possibile e cioè che al contribuente sia consentito provare non solo che le spese di gestione dei beni indice sono state inferiori al presunto e quindi il bene può valere meno in termini di capacità reddituale, ma anche che esistono e vanno quantificate le spese di mantenimento(…)”.
wordpress theme by initheme.com