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Redditometro retroattivo

10 Marzo 2014silvanaNews

Ctr del Veneto sancisce la natura procedimentale dello strumento

Premessa – Con l’art. 22 del D.L. n. 78/2010 e con il D.M. 24/12/12 sono stati individuati nuovi parametri di riferimento, parametri che vanno applicati nel caso di specie per il fatto che la norma è di natura procedimentale e i parametri più favorevoli al contribuente. Questo è quanto afferma la Ctr del Veneto nella sentenza 3 dicembre 2013, n. 124/30/13 sull’applicazione del nuovo redditometro.

Contenzioso –
La giurisprudenza di merito si sta pronunciando sulla possibilità di applicare retroattivamente il nuovo accertamento sintetico, in una prospettiva più favorevole al contribuente. Il tema riguarda i contenziosi incardinati presso le competenti commissioni di merito che vertono proprio su accertamenti basati sull’applicazione del redditometro di prima generazione.

Circolare 24/E/2013 –
La posizione dell’Agenzia delle Entrate è nota in quanto nella circolare 24 del 31 luglio 2013 sostiene che il nuovo redditometro non guarda più al solo possesso di beni o investimenti in quanto tali, ma tende a misurare la spesa complessiva ed effettiva del contribuente, in relazione al dichiarato. Il decreto ha, quindi, realizzato un effettivo intervento di sistema e non rappresenta la semplice “evoluzione” di una metodologia statistica di ricostruzione del reddito. Infatti lo stesso non prevede la quantificazione del reddito complessivo accertabile con un approccio meramente statistico basato sulla semplice disponibilità di alcuni beni e servizi ai quali sono correlati indici e coefficienti.

Differenze –
Secondo l’Agenzia delle Entrate, a differenza del redditometro precedente, che faceva riferimento a pochi elementi significativi di capacità contributiva, il nuovo redditometro poggia su un maggior numero di elementi, considerando anche la composizione del nucleo familiare. Il precedente sistema basato sul D.M. 10 settembre 1992 resta comunque applicabile agli accertamenti sintetici riferiti agli anni d’imposta fino al 2008.

Sentenza Ctr Veneto –
Non sembra essere dello stesso avviso la più recedente giurisprudenza. Nel merito della contesa va, infatti, citata la recente presa di posizione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, 3 dicembre 2013, n. 124/30/13 secondo cui: “(…) Con l’art. 22 del DL n. 78/2010 e con il DM 24/12/12 sono stati individuati nuovi parametri di riferimento, parametri che vanno applicati nel caso di specie per il fatto che la norma è di natura procedimentale ed i parametri più favorevoli al contribuente. E la recente giurisprudenza sul punto è concorde. In questo modo il maggior reddito derivante dal possesso dei beni mobili registrati va ricalcolato sulla base delle nuove direttive (…)”.

Giurisprudenza – La sentenza in commento va quindi nella direzione tracciata dalla maggior giurisprudenza di primo grado che appare, salvo rare eccezioni, compatta nell’affermare il carattere procedurale del nuovo strumento. Da ciò discende, pertanto, la possibilità di poter procedere a una rideterminazione dell’accertamento sulla scorta dei recenti parametri indicati dalla nuova procedura. In particolare i giudici veneziani evidenziano che l’ufficio avrebbe dovuto procedere: “(…) ad un esame critico della situazione alla luce della normativa intervenuta successivamente, della giurisprudenza, dalla considerazione di alcuni fatti per poter modificare la metodologia di calcolo. Operazione che deve essere eseguita in questa sede per il fatto che il dettato letterale dell’art. 38 deve essere interpretato nel modo più esteso possibile e cioè che al contribuente sia consentito provare non solo che le spese di gestione dei beni indice sono state inferiori al presunto e quindi il bene può valere meno in termini di capacità reddituale, ma anche che esistono e vanno quantificate le spese di mantenimento(…)”.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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