Circolare 6/E/2014 – L’unico tassello mancante all’avvio del nuovo redditometro era il parere del Garante della Privacy arrivato lo scorso 21 novembre. L’Authority ha sollevato una serie di questioni che sono state accolte dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima infatti con la circolare n. 6 dell’11 marzo ha fornito nuove istruzioni operative agli uffici periferici.
Le liste – Ora dunque è tutto pronto affinché le prime lettere possano partire. Dopo la selezione dei contribuenti è da “verificare” l’ulteriore attività istruttoria fatta dagli uffici periferici. La lista dei contribuenti è stata individuata considerando l’entità dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente sulla base di situazioni e fatti certi, nonché sulla concreta disponibilità di beni di cui l’Amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche. In particolare saranno selezionati coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, avendo cura di evitare situazioni di marginalità economica e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti.
Periodo d’imposta 2009 – Il primo periodo d’imposta all’attenzione del fisco sarà il 2009. L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito (da ultimo con la circolare n. 24/2013) che “le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti, superando il previgente impianto normativo, che rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti”.
Le lettere – La lettera, firmata dal funzionario che si occuperà della pratica (con relativo recapito), inizia con un “Gentile contribuente” e poi prosegue segnalando che “sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, le spese che Lei ha sostenuto nel 2009 risultano apparentemente non compatibili con il reddito dichiarato”. Pertanto il contribuente in questione verrà invitato a presentarsi presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate per un confronto in cui avrà modo di spiegare le presunte incongruità.
La data – Nelle lettere è specificato l’invito a presentarsi. Verosimilmente l’appuntamento sarà fissato circa una settimana dopo il ricevimento della lettera (le eventuali oscillazioni dipenderanno dalla disponibilità dei singoli uffici territoriali). Sul destinatario grava comunque l’obbligo di rispondere a questa prima “chiamata” del fisco: pena una serie di conseguenze spiacevoli e pregiudizievoli della difesa da promuovere successivamente tanto dinanzi all’ufficio, in fase di accertamento con adesione, quanto al giudice tributario, a seguito dell’eventuale ricorso presentato avverso l’atto impositivo.
Prospetto – Allegato alla lettera ci sarà un prospetto “personalizzato” che servirà al contribuente per fornire le giustificazioni dell’incompatibilità della spesa sostenuta nel 2009 con il reddito prodotto in quello stesso anno. La prima colonna del prospetto conterrà le spese certe, la seconda quelle basate su dati certi, mentre la terza servirà per le integrazioni o le eventuali modifiche fornite dal contribuente. Un’altra sezione del prospetto consentirà all’interessato di indicare i saldi iniziali e finali dei propri conti correnti bancari e postali o dei conti titoli utilizzando gli estratti conto.
Confronto – Con l’arrivo dell’invito a comparire per il contribuente inizia il doppio confronto con l’ufficio delle Entrate. Fin dal primo incontro con l’Amministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Nell’ipotesi in cui il contribuente non si presenti al contraddittorio o gli elementi di incoerenza non vengano risolti, l’ufficio valuterà l’opportunità di utilizzare ulteriori strumenti istruttori, ad esempio le indagini finanziarie o la richiesta di dati e notizie a soggetti terzi che hanno intrattenuto rapporti con il contribuente.
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