È quanto emerge dalla sentenza n. 6783/30/15 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito di una controversia scaturita dall’impugnazione di un avviso di accertamento per incrementi patrimoniali, ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73 (ante modifica).
L’accertamento ha fatto seguito all’invio al contribuente di un questionario ed è stato impugnato poiché non proceduto da alcun contraddittorio. Eccezione che ha fatto breccia presso i giudici tributari di Milano, sia di primo grado che d’appello.
In particolare, la CTR meneghina ha prima di tutto evidenziato che, nella sua nuova formulazione, l’art. 38 del D.P.R. 600 prevede espressamente l’obbligatorietà dell’attivazione, da parte dell’amministrazione, del contraddittorio preventivo con i contribuenti. Il che trova fondamento nel principio del giusto processo, che impone di porre le parti in causa in una posizione di equilibrio.
Fatta questa premessa, il Collegio di secondo grado ha rilevato che nel caso i contribuenti hanno ricevuto un questionario in base al quale hanno fornito giustificazioni che, però, non sono state prese nella giusta considerazione del fisco.
“Risulta infatti comprovato”, si legge in sentenza, “il nesso eziologico, ovvero, la relazione diretta tra il possesso della liquidità derivante dai rimborsi dei finanziamenti eseguiti dalle società ceche, negli anni 2005, 2007, 2008, rispetto al momento dell’eseguito investimento del 29/07/2008.
Sul punto, i contribuenti hanno assolto all’onere della prova dimostrando di avere fatto ricorso a risorse provenienti da crediti vantati e da rapporti di coniugio non aventi rilevanza fiscale perché improduttivi di reddito.
Gli appellati hanno, aliunde, prodotto gli estratti conto che evidenziano, parimenti, la diretta relazione tra il possesso della liquidità e l’utilizzo della medesima per la realizzazione dell’investimento di che trattasi.
Da ultimo non trova fondamento l’ulteriore assunto dell’ufficio secondo il quale il tenore di vita e la capacità reddituale dei contribuenti non reperirebbero giustificazione alcuna in quanto dichiarato. Negli atti allegati al ricorso introduttivo questi ultimi hanno ampiamente evidenziato la effettiva capacità reddituale rispetto a ciò che l’ufficio ha accertato”.
Ne è discesa la conferma della sentenza di prime cure, già favorevole ai contribuenti.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/redditometro-obbligo-di-contraddittorio,3,27003
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