È quanto ha affermato la Corte di Cassazione (sentenza n. 19030/14, depositata ieri) accogliendo il ricorso di un contribuente siciliano in una controversia generata da un accertamento sintetico, ex art. 38 comma 5 del D.P.R. n. 600/73, in base all’esistenza di spese sostenute, nei primi anni ’90, per l’acquisto di una farmacia mediante accollo dei relativi debiti.
Il chiarimento della S.C. Secondo i giudici della Sezione Tributaria del Palazzaccio, nel caso di spese per incrementi patrimoniali (ipotesi che qui interessa), l’accertamento deve basarsi sulla diretta dimostrazione (risultante, solitamente, da un atto formale) dell’effettiva erogazione della spesa da parte del contribuente in un determinato momento o arco di tempo (uno o più anni d’imposta). Ferma restando la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli) o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore; o, ancora, che il pagamento del prezzo non è avvenuto e, quindi, l’acquisto effettuato non denota una reale disponibilità economica, poiché il contratto stipulato, in ragione della sua natura simulata, ha una causa gratuita, anziché quella onerosa apparente.
Ne discende che l’accollo di un debito non è sufficiente ai fini del metodo di accertamento sintetico.
L’accollo, infatti, non costituisce un modo di estinzione delle obbligazioni (diverso dall’adempimento), a differenza, ad esempio, della compensazione (che quindi è sicuramente idonea a rivelare una corrispondente capacità economica), ma solo una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato passivo. Detto in altri termini, l’accollo di un debito non comporta l’attuale erogazione di spesa e non è dunque effettiva e attuale espressione della capacità economica nella prospettiva dell’art. 38, comma 5, mentre espressione di tale capacità ai detti fini sono i singoli atti di estinzione dell’obbligazione accollata.
In definitiva, affermano dal Palazzaccio, occorre dimostrare l’effettivo sostenimento di una spesa in uno o più periodi d’imposta e applicare, quindi, il metodo di accertamento sintetico in relazione agli anni interessati, sia direttamente che a seguito della “spalmatura” del reddito nei cinque anni precedenti, in applicazione del criterio presuntivo (anch’esso soggetto a prova contraria) di cui all’art. 38 comma 5.
Il rinvio. Ebbene, ad avviso della Suprema Corte la CTR della Sicilia, non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati. La parola è pertanto tornata al giudice territoriale per nuovo esame.
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