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Redditometro. Irrilevanti i canoni di leasing

30 Marzo 2015silvanaNews

Sentenza della CTP di Sondrio sul vecchio redditometro

Ai fini della ricostruzione sintetica del reddito del contribuente, l’Ufficio finanziario non può utilizzare i canoni di leasing per i periodi d’imposta antecedenti al 2009.

È quanto ha avuto modo di precisare la Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio con la sentenza n. 166/01/14.

Dopo l’invio di un questionario, l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato sinteticamente il reddito dichiarato dal contribuente per gli anni 2006 e 2008 tenendo conto dei seguenti indici di capacità contributiva: un’abitazione principale e quattro secondarie; la rata annua pagata per un mutuo relativo all’acquisto di un’abitazione; il possesso di due autovetture e una polizza assicurativa.

Ebbene, con la sentenza in rassegna la CTP di Sondrio ha ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio finanziario, salvo che per l’inclusione dei canoni di leasing tra i costi rilevanti per il redditometro in relazione alle annualità oggetto di controllo.

Parte contribuente ha sostenuto che il calcolo del canone di leasing tra gli indici di capacità contributiva poteva essere applicato solo con il nuovo redditometro previsto dal D.L. n. 78 del 2010, che non ha valore retroattivo.

Il Collegio giudicante conferma tale assunto; in proposito in sentenza si legge: “La Commissione ritiene che i canoni di leasing non possano essere utilizzati per ricostruzione del reddito del contribuente, in quanto sono stati applicati elementi non contemplati nei decreti attuativi vigenti per l’anno d’imposta in questione (anno 2008), introdotti solo con espressa disposizione prescritta dal D.L. 78/2010”.

Il D.L. 78/2010, con l’articolo 22, ha apportato modifiche sostanziali all’accertamento sintetico ex art. 38 del D.P.R. 600/73, specificando che esse “hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto stesso, e perciò solamente a partire dal 2009, e quindi non applicabili retroattivamente”.

E allora la CTP di Sondrio accoglie sul punto il ricorso del contribuente, mentre gli altri motivi sono stati respinti. La parziale e reciproca soccombenza delle parti in causa ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/redditometro-irrilevanti-i-canoni-di-leasing,3,27047

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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