Mancata giustificazione – Al contrario, se l’Amministrazione Finanziaria non trova esaurienti le giustificazioni del contribuente, il procedimento accertativo continua. L’ufficio è obbligato ad attivare l’accertamento con adesione, convocando nuovamente il contribuente al confronto. In tale ipotesi il contribuente riceverà un nuovo invito al contraddittorio con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell’invito.
Nuovo confronto – Se il contribuente non aderisce ai contenuti dell’invito al contraddittorio, il procedimento ordinario di adesione su iniziativa dell’ufficio prosegue e per ogni incontro successivo viene redatto un verbale in cui si riporta sinteticamente l’eventuale ulteriore documentazione prodotta e le motivazioni addotte. Se al termine del contraddittorio si perviene al perfezionamento dell’accertamento con adesione, si fruisce del beneficio dell’applicazione delle sanzioni ridotte ad un terzo del minimo previsto dalla legge. Nel caso in cui il contribuente non si presenti ovvero al termine del procedimento non si pervenga al perfezionamento dell’adesione, l’ufficio emette l’avviso di accertamento.
Videoforum 22 gennaio – Il nuovo metodo accertativo “raddoppia”, quindi, i momenti di confronto con il cittadino. Fin dal primo incontro con l’Amministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. A tal proposito nel corso dell’incontro tenuto dall’Agenzia delle Entrate con la stampa specializzata lo scorso 22 gennaio è stato chiesto quali siano le conseguenze per il contribuente qualora non risponda oppure non partecipi al primo confronto con l’Amministrazione Finanziaria. A tal proposito i tecnici delle Entrate hanno risposto che tutti i nuovi elementi giustificativi non presentati nel primo incontro possono essere portati nel successivo contradditorio.
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