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Redditometro: invito non vincolante

24 Gennaio 2014silvanaNews

I nuovi elementi possono essere portati al secondo confronto

Premessa – Nel corso dell’incontro tenuto con la stampa specializzata lo scorso 22 gennaio i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno precisato che qualora il contribuente non risponda oppure risponda in modo incompleto alle domande poste nel primo invito/questionario istruttorio, sarà possibile trattare gli elementi giustificativi mancanti nel successivo contraddittorio.

Primo incontro –
I chiarimenti circa le spese presuntivamente individuate come sintomo di un maggior reddito imponibile possono essere forniti già in seguito al ricevimento del primo invito trasmesso ai contribuenti selezionati dall’Amministrazione Finanziaria. Occorrerà in questa fase dimostrare che gli acquisti effettuati nel periodo di imposta sono stati finanziati con redditi diversi da quelli posseduti nel medesimo periodo, con redditi esenti oppure soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile. Inoltre per tutte le tipologie di spesa si può dimostrare che le spese sono state sostenute da terzi o con redditi per i quali non vi è obbligo di dichiarazione. Se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi in ordine alle “spese certe”, “spese per elementi certi”, agli investimenti ed alla quota di risparmio dell’anno, l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio.

Mancata giustificazione – Al contrario, se l’Amministrazione Finanziaria non trova esaurienti le giustificazioni del contribuente, il procedimento accertativo continua. L’ufficio è obbligato ad attivare l’accertamento con adesione, convocando nuovamente il contribuente al confronto. In tale ipotesi il contribuente riceverà un nuovo invito al contraddittorio con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell’invito.

Nuovo confronto – Se il contribuente non aderisce ai contenuti dell’invito al contraddittorio, il procedimento ordinario di adesione su iniziativa dell’ufficio prosegue e per ogni incontro successivo viene redatto un verbale in cui si riporta sinteticamente l’eventuale ulteriore documentazione prodotta e le motivazioni addotte. Se al termine del contraddittorio si perviene al perfezionamento dell’accertamento con adesione, si fruisce del beneficio dell’applicazione delle sanzioni ridotte ad un terzo del minimo previsto dalla legge. Nel caso in cui il contribuente non si presenti ovvero al termine del procedimento non si pervenga al perfezionamento dell’adesione, l’ufficio emette l’avviso di accertamento.

Videoforum 22 gennaio –
Il nuovo metodo accertativo “raddoppia”, quindi, i momenti di confronto con il cittadino. Fin dal primo incontro con l’Amministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. A tal proposito nel corso dell’incontro tenuto dall’Agenzia delle Entrate con la stampa specializzata lo scorso 22 gennaio è stato chiesto quali siano le conseguenze per il contribuente qualora non risponda oppure non partecipi al primo confronto con l’Amministrazione Finanziaria. A tal proposito i tecnici delle Entrate hanno risposto che tutti i nuovi elementi giustificativi non presentati nel primo incontro possono essere portati nel successivo contradditorio.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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