Lifestage – L’esatta attribuzione del contribuente al “lifestage” di competenza (c.d. “famiglia fiscale di riferimento”), è fondamentale per la corretta applicazione del nuovo sistema di selezione e accertamento.
Criticità – Secondo il Garante della Privacy, le procedura prevista con il nuovo redditometro palesava una serie di segnalazioni che evidenziavano come il procedimento predisposto dall’Agenzia delle Entrate fosse inadeguato rispetto alla situazione reale. Le famiglie, infatti, sono state costruite sulla base delle risultanze fiscali (quadro Fa della dichiarazione dei redditi), quindi spessissimo non trovano alcuna corrispondenza con il contesto di fatto. A questo si deve aggiungere che, dalle verifiche ispettive effettuate dal garante, il numero delle famiglie risultanti dal sistema “sintetico” dell’Agenzia delle Entrate non trova alcuna corrispondenza numerica con il numero delle famiglie italiane (da censimento 2011 e dai dati Istat 20009). Segno evidente del problema dello scostamento tra i dati reali e quelli utilizzati dall’Agenzia per la profilazione del contribuente, pari a circa 23 milioni di famiglie.
Numero famiglie – Addirittura paradossale è il dato che scaturisce dalle banche dati dell’Agenzia, secondo cui, il numero delle famiglie dei “single” riferibili a minorenni sarebbe circa pari a 2 milioni di cui un milione e cinquecentomila ulteriormente riferibili a soggetti con meno di quattordici anni. Il dato errato è la conseguenza del difetto all’origine (il riferimento alla famiglia fiscale), ma ovviamente trascina con sé tutta una serie di conseguenze che rischiano di diventare incontrollabili.
Analisi – Secondo l’analisi del garante, è quindi evidente che l’errata attribuzione della tipologia di nucleo familiare di appartenenza al contribuente selezionato si pone manifestamente in contrasto con i principi fondamentali in materia di qualità dei dati di cui all’art. 11, D.L. 196/2003.
Circolare 6/E/2014 – Di fronte a questi rilievi sollevati da garante delle Privacy l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E/2014 ha dettato un nuovo criterio di individuazione della famiglia fiscale. In particolare, secondo le nuove istruzioni, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, una volta selezionato il soggetto nei cui confronti intraprendere le attività di controllo effettuerà, prima ancora di inviare formale invito ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, i necessari riscontri sulla situazione familiare del contribuente, aggiornando la composizione del nucleo familiare.
Riscontro dei dati – Ciò consentirà di evitare la selezione di coloro che, con il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, giustificano l’apparente scostamento individuale. Il riscontro deve essere effettuato, ove disponibile, attraverso il collegamento telematico con l’anagrafe comunale o, in via subordinata, inviando la richiesta attraverso il canale telematico (PEC) al Comune che detiene l’informazione.
Contradditorio – Peraltro, il contribuente, in sede di primo contraddittorio con l’ufficio, potrà fornire una diversa rappresentazione della propria situazione familiare, con conseguente attribuzione della nuova tipologia familiare.
Anagrafica nazionale – L’Agenzia sostiene infine che, in prospettiva, il disallineamento fisiologico tra “Famiglia fiscale” e “Famiglia anagrafica” sarà superato con il completamento della ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e la sua integrazione con l’anagrafe tributaria.
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