Non saranno utilizzate né nella fase di selezione né nel contraddittorio
Premessa – Con la nuova circolare n. 6 dell’11 marzo 2014 l’Agenzia delle Entrate ha accolto i rilievi del garante della Privacy e ha eliminato le “spese Istat” dal nuovo redditometro. Secondo le nuove istruzioni, le medie Istat non concorreranno né alla selezione dei contribuenti né formeranno oggetto del contraddittorio.
Spese Istat – L’utilizzo delle spese Istat nel “nuovo redditometro” è stato oggetto di critiche fin dal debutto avvenuto con la pubblicazione del D.M. 24.12.2012. Ai sensi dell’art. 1 del decreto, gli elementi di spesa di capacità contributiva si dividono in due gruppi: quelli per i quali rileva la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento e quelli per i quali il contenuto induttivo è determinato tenendo conto della “spesa media per gruppi e categoria di consumi del nucleo familiare di appartenenza”. In quest’ultimo ambito, rilevano dati Istat, medie di settore ecc. Nel merito su 56 spese per consumi mappate, 30 seguono tale modalità di rilevazione, mentre per le restanti 26 spese la valorizzazione avviene in base al valore statistico.
Le diverse spese – A titolo di esempio, fra le spese puntuali si citano quelle relative ad alcune utenze fra cui l’energia elettrica, il gas o le spese relative ai collaboratori domestici; mentre fra quelle stimate con il criterio alternativo, cioè spesa effettiva/spesa Istat si richiamano le uscite finanziarie relative ad alimentari e bevande, alberghi e ristoranti, barbiere, parrucchiere e istituti di bellezza.
Garante della Privacy – A dichiarare l’inutilizzabilità delle spese Istat era stato il Garante della Privacy che, con il parere del 21.11.2013 sul nuovo strumento di accertamento, aveva vietato all’Agenzia delle Entrate di utilizzare le medie Istat nella ricostruzione del reddito dei contribuenti. Secondo l’Authority, si tratta di dati riferibili allo standard di consumo medio familiare e non possono essere ricondotti al singolo individuo se non con notevoli margini di errore.
Contraddittorio – Secondo il Garante, le spese Istat non potevano essere utilizzate nemmeno in contradditorio. Ricordiamo infatti che con la circolare 24/E/2013, l’Agenzia delle Entrate aveva fatto un notevole sforzo interpretativo del D.M. 24.12.2012 confinando l’utilizzo delle medie Istat solo in un secondo momento, cioè nel contraddittorio (vale a dire nel confronto tra uffici delle Entrate e contribuenti) e solo nel caso in cui i chiarimenti forniti dal soggetto sul reddito ricostruito in base ad elementi certi non fossero risultati convincenti. Ebbene il garante della privacy aveva precluso il loro utilizzo anche in fase di contradditorio: niente dati presunti perché la richiesta di informazioni su ambiti così personali lede i diritti di riservatezza.
Circolare 6/E/2014 – Con la circolare n. 6 dell’11 marzo 2014 l’Agenzia delle Entrate ha accolto i rilievi del garante della Privacy precisando che le spese per beni e servizi di uso corrente, il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza (voci della tabella A del D. M. 24 dicembre 2012) non concorreranno né alla selezione dei contribuenti né formeranno oggetto del contraddittorio.
Determinazione puntuale – L’Agenzia delle Entrate precisa poi che, nel rispetto delle determinazioni del Garante, gli importi corrisposti per le suddette spese, qualora individuati puntualmente dall’ufficio, saranno oggetto di contraddittorio e potranno concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito. Le spese per elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa, seppure ancorate al possesso di uno o più immobili, non sono determinate in base alle caratteristiche degli stessi. Pertanto, avuto riguardo al parere del Garante, l’Agenzia ha ritenuto che tali spese concorrano alla ricostruzione sintetica del reddito esclusivamente in presenza di importi corrisposti per spese effettivamente risultanti dai dati disponibili in anagrafe tributaria.