Parere Garante privacy – Il Garante della Privacy con il parere del 21.11.2013 sull’utilizzo del nuovo redditometro nell’ottica di ridurre i rischi specifici per i diritti fondamentali e la libertà degli interessati e rendere il trattamento dei dati personali conforme alla disciplina recata dal Codice, ha prescritto all’Agenzia delle entrate di adottare, prima dell’inizio del trattamento, alcuni interventi relativi alla qualità e conservazione dei dati, all’informativa al contribuente, all’individuazione della reale situazione familiare dello stesso, nonché alla determinazione del contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.
La famiglia – Con le nuove istruzioni fornite dalla circolare n. 6/2014 per evitare che vengano selezionati contribuenti per i quali emerge uno scostamento individuale che potrebbe invece trovare giustificazione nel reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, l’Ufficio delle Entrate dovrà concentrarsi sulla reale situazione del nucleo familiare prima ancora di inviare l’invito al contraddittorio grazie al collegamento telematico con l’anagrafe comunale. Peraltro, il contribuente, in sede di primo contraddittorio con l’Ufficio, potrà fornire una diversa rappresentazione della propria situazione familiare, con conseguente attribuzione della nuova tipologia familiare.
Spese correnti – Le spese per beni e servizi di uso corrente determinate con esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza (voci della tabella A del Dm del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012, definite nella circolare n.24/E “Spese Istat”) restano fuori anche dal contraddittorio con il contribuente, oltre che dalla fase di selezione. Solo nel caso in cui gli importi corrisposti per tali spese dovessero essere individuati puntualmente dall’Ufficio potranno essere oggetto di contraddittorio e concorrere quindi alla ricostruzione sintetica del reddito.
Fitto figurativo solo nel contradditorio – In base al Dm 24 dicembre 2012, al contribuente, per il quale non risulta nel comune di residenza alcune delle tipologie di possesso (proprietà o altro diritto reale, locazione o leasing immobiliare, uso gratuito), viene attribuita la spesa per il “fitto figurativo”. Secondo le nuove istruzioni tale voce non verrà presa in considerazione nella fase di selezione del contribuente. Inoltre in sede di contradditorio il contribuente potrà fornire la rappresentazione della sua reale situazione in modo tale da determinare correttamente le “spese per elementi certi” (spese di manutenzione ordinaria, per acqua e condominio) connesse alle caratteristiche dell’immobile a disposizione dello stesso contribuente.
Correttezza dei dati – L’Agenzia, per limitare i rischi di errori ed evitare di selezionare posizioni che richiedono riscontri in ordine alla correttezza dei dati presso gli enti fornitori, sta effettuando una preliminare analisi delle informazioni presenti nelle banche dati. In ogni caso gli uffici, qualora rilevino valori palesemente non coerenti con il quadro informativo complessivo relativo al contribuente, devono effettuare ulteriori controlli preventivi sulla correttezza dei dati utilizzati, provvedendo alle opportune modifiche, prima di procedere all’invito del contribuente.
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