• delle spese di rappresentanza;
• degli interessi passivi;
• delle perdite su crediti.
Spese di rappresentanza: vecchi e nuovi criteri – Dopo l’intervento operato con il Decreto Semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014) che ha innalzato la soglia che consente l’integrale detraibilità dell’Iva sull’acquisto dei beni destinati a essere omaggiati non rientranti nell’attività d’impresa e ricompresi tra le spese di rappresentanza, ora si prevede una modifica (a favore delle imprese, sembra) per la deducibilità delle spese di rappresentanza di valore superiore ad euro 50,00.
Allo stato attuale, ai fini IRES/ IRPEF, in base alle disposizioni dell’art. 108, co.2, D.P.R. 917/1986, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al D.M. 19.11.2008, sono deducibili:
• integralmente, se di valore unitario non superiore a € 50;
• se di valore unitario superiore a € 50, nell’anno di sostenimento e nel limite dell’importo annuo massimo, ottenuto applicando ai ricavi / proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del Conto economico) le seguenti percentuali:
– 1,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;
– 0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro;
– 0,1% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, invece, troverà applicazione il limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario, così come previsto dall’art. 54, co. 5, D.P.R. 917/1986.
La proposta di modifica prevede i seguenti criteri di deducibilità: le spese di rappresentanza saranno deducibili considerando i seguenti limiti, diversificati in relazione all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica risultanti dalla dichiarazione dei redditi:
• 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro (rispetto all’attuale 1,3%);
• 0,6% per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro (0,5%);
• 0,4% per la quota eccedente 50 milioni (contro lo 0,1% attuale).
Il maggior vantaggio sembra quello ottenibile dalle imprese di grandi dimensioni.
Interessi passivi – Per i soggetti Ires gli interessi passivi e gli oneri assimilati risultano deducibili in ciascun periodo d’imposta:
– fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati (quindi se questi eccedono gli interessi passivi non ci sono limiti alla deducibilità degli oneri finanziari);
– per l’eccedenza rispetto agli interessi attivi nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).
Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B), art. 2425, codice civile, con l’aggiunta:
– degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
– dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.
A tale proposito il principio contabile OIC n. 12 fornisce le indicazioni per la corretta indicazione dei valori da considerare.
Nello schema di decreto attuativo si prevede l’inclusione nel calcolo del ROL anche dividendi provenienti dalle società controllate estere, in modo da riconoscere la deduzione degli interessi passivi in funzione dei flussi finanziari di ritorno effettivamente correlati all’investimento partecipativo estero.
Perdite su crediti – Nel decreto sull’internazionalizzazione sono contenute anche novità importanti in tema di deducibilità delle perdite su crediti.
Più precisamente, viene espressamente riconosciuto dal legislatore che le perdite su crediti derivanti da procedure concorsuali e le perdite su crediti di modesto importo possono essere dedotte anche negli esercizi successivi a quello in cui sono sorti gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma fiscale, purché siano imputate in bilancio.
Altra novità riguarda l’estensione della possibilità di dedurre le perdite su crediti anche nel caso di piani attestati iscritti nel registro delle imprese.
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