L’elaborazione del Modello Redditi può far nascere in capo al contribuente un debito di imposte da corrispondere all’Erario, alla Regione e ai Comuni.
In particolare, all’esito del calcolo si possono configurare le seguenti ipotesi:
Analizziamo dunque le modalità e i termini per effettuare i versamenti delle imposte che nascono a carico del contribuente a seguito della presentazione del Modello Redditi.
In presenza di un debito, per effettuare i versamenti F24, invece, che presso la banca o le Poste italiane il software consente di fare il pagamento direttamente online, selezionando il pagamento F24. Nell’ipotesi in cui, invece, si preferisce effettuare il versamento delle imposte presso un istituto di credito ovvero presso le Poste italiane, basta stampare il modello F24.
Il versamento delle imposte – I contribuenti, siano essi titolari di partita Iva o meno, per il pagamento delle imposte devono avvalersi del modello di versamento F24 ma mentre per i contribuenti persone fisiche sussiste la possibilità di scegliere se effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale, per i titolari di partita Iva non è consentito pagare le imposte utilizzando il modello cartaceo.
I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica direttamente con le seguenti modalità:
Tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane. Qualora nel modello F24 si attua la compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari il contribuente deve utilizzare esclusivamente il servizio telematico Entratel a decorrere dal 24 aprile scorso: l’utilizzo di un canale di pagamento diverso da Entratel determina la non spettanza del credito con relativa sanzione.
I versamenti a saldo per l’anno di imposta 2016 che risultano dalla dichiarazione e quelli relativi al primo acconto dovuto per l’anno 2017, devono essere eseguiti:
E’, infatti, prevista la possibilità per i contribuenti di versare le suddette imposte (saldo e acconto) nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2017, in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Si segnala che nel caso in cui i termini previsti per effettuare il versamento scadono di sabato ovvero in un giorno festivo, questi sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Possibilità di rateazione delle imposte dovute – Sussiste la possibilità di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre e la rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi da versare; è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
Esempio – Se il contribuente deve versare Irpef pari a 500 euro:
Importo complessivo da corrispondere: 502 euro
Importo di ciascuna rate:
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