Ad avviso della difesa, il Tribunale aveva erroneamente ravvisato i presupposti legittimanti la misura cautelare. In ogni caso non aveva accertato, in via preliminare, la possibilità della confisca diretta del profitto del reato tributario, nell’ambito dei beni della società.
Applicazioni dell’insegnamento delle SS.UU. La Terza Sezione Penale del Palazzaccio, per quanto riguarda la doglianza inerente alla preventiva escussione dei beni riconducibili direttamente al patrimonio sociale, ritiene soltanto “apparente” la motivazione fornita sul punto dal Tribunale di Fermo. Il giudice di merito si è limitato ad affermare che “non era possibile la confisca nemmeno per equivalente dei beni aziendali, a meno che la società fosse stata utilizzata come ‘paravento’ per consentire ai vertici l’evasione fiscale personale”, ma così facendo non ha consentito alla S.C. di individuare il percorso logico giuridico della decisione impugnata.
Gli Ermellini ricordano l’insegnamento delle SS.UU. secondo cui: a) è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica; b) non è consentito il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato.
Ebbene, nella fattispecie, il Tribunale di Fermo non ha eseguito alcun accertamento preliminare in ordine all’eventuale sussistenza nel patrimonio aziendale di beni direttamente riconducibili al profitto del reato fiscale, il che ha fatto propendere la S.C. per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.
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