La dichiarazione infedele. Ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 74/2000 (nel testo in vigore dal 17 settembre 2011), fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.
Il giudice penale è libero da vincoli. La giurisprudenza di legittimità, in relazione al reato di dichiarazione infedele, ha recentemente escluso che il giudice penale, ai fini della determinazione dell’imposta evasa, quindi della verifica del superamento della soglia di punibilità, sia in alcun modo vincolato all’accordo raggiunto in sede amministrativa per il pagamento del debito.
Accertamento con adesione. In particolare, in un giudizio in cui l’imputato invocava il rilievo dell’accertamento con adesione rispetto alla determinazione dell’imposta evasa, giacché il procedimento amministrativo era andato a buon fine e aveva comportato sia una riduzione dell’ammontare dei componenti negativi di reddito non dichiarati sia la riduzione dell’imposta effettivamente dovuta, la S.C. ha precisato “che il giudice penale non è vincolato dai risultati dell’atto negoziale concordato dal contribuente evasore con l’ente impositore ma solo dalla considerazione metodologica dell’esistenza di un tale diverso contenuto dell’obbligazione tributaria, rispetto a quella originariamente contestata con l’avviso di accertamento. Il Giudice, infatti, deve solo considerare le due diverse motivazioni e aderire a quella delle due che le risultanze processuali indicano come provata” (cfr. Cass. n. 5640 del 2012 e n. 17706 del 2013).
Diminuzione della pena. La S.C. riconosce invece una valenza “diminuente sulla dosimetria sanzionatoria all’accesso da parte dell’imputato alla procedura conciliativa ed al pagamento di quanto con la stessa determinato” (cfr. Cass. n. 17706 del 2013 cit.).
Riduzione del sequestro. Se poi è stato disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore, l’accoglimento da parte dell’Agenzia delle Entrate della proposta di accertamento con adesione formulata dall’indagato e basata su un diverso calcolo dell’ammontare dell’imposta evasa, pur non facendo venire meno il reato tributario, assume rilievo al fine di una riduzione della somma sottoposta a vincolo, in considerazione del principio di corrispondenza tra l’entità del profitto e il “quantum” del sequestro “per equivalente” (Cass. n. 45847 del 2012).
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