Legge di Stabilità 2015 – La Legge di Stabilità 2015, con lo scopo di favorire la collaborazione tra contribuente e fisco, ha introdotto importanti novità relative al ravvedimento operoso introducendo nuove regole che prevedono sia l’espansione del periodo durante il quale è possibile ravvedersi, con conseguente rimodulazione delle riduzioni delle sanzioni, che la possibilità di regolarizzare errori e omissioni anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
Depenalizzazione – Assonime nella circolare n. 15/2015 ha sottolineato però come l’adempimento spontaneo dei contribuenti non fa venir meno la rilevanza penale delle violazioni commesse (e “ravvedute”) dai contribuenti o, per meglio dire, non rappresenta una causa di esclusione della punibilità dei reati tributari. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, infatti, il pagamento dei debiti tributari assume la natura di mera circostanza attenuante, dunque di elemento di cui tener conto esclusivamente ai fini della determinazione della pena.
Appeal del ravvedimento – Secondo Assonime, l’incapacità del ravvedimento di eliminare le conseguenze penali delle violazioni commesse pregiudica non poco la sua adozione da parte delle imprese di più rilevante dimensione per le quali le violazioni tributarie, attesa l’esiguità delle soglie quantitative al di sopra delle quali si configura la fattispecie di reato, assumono nella generalità dei casi (anche) rilevanza penale, quanto meno per quanto riguarda l’elemento materiale. È difficile infatti che un contribuente si ravveda qualora, nonostante la riduzione delle sanzioni amministrative, vi sia comunque la prospettiva di un avvio del procedimento penale a seguito del proprio adempimento spontaneo.
Riforma certezza diritto – Assonime evidenzia come il tema si associa in qualche modo allo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 e successivamente ritirato. Nel citato schema, infatti, si prevedeva in via generale l’estinzione dei reati di dichiarazione infedele e omessa – nonché di quelli relativi all’omesso versamento delle ritenute e dell’IVA – qualora il contribuente avesse provveduto al pagamento dei corrispondenti debiti tributari prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Si tratta, com’è evidente, di un’innovazione rilevante in quanto attualmente anche per tali reati – cioè anche per quelli che si connotano per l’assenza di fraudolenza – il pagamento del debito tributario assume rilevanza esclusivamente quale circostanza attenuante.
Efficacia – Si è accesso al riguardo un vivace dibattito nel quale non manca chi osserva che in questo modo la norma penale verrebbe privata della propria efficacia deterrente, posto che i contribuenti che tengono condotte evasive penalmente rilevanti potrebbero in ogni momento ottenere l’automatica estinzione della sanzione penale assolvendo al debito tributario accertato dal fisco; dunque non avrebbero, sotto questo punto di vista, alcun interesse a ravvedersi.
Depenalizzazione ante verifica – Assonime ritiene quindi che questo regime di depenalizzazione potrebbe forse trovare giustificazione quanto meno nelle ipotesi in cui il ravvedimento operoso appaia maggiormente spontaneo e, più precisamente, nelle ipotesi in cui venga posto in essere dal contribuente prima di essere raggiunto da ispezioni, verifiche, ecc.
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