Nell’intento di migliorare e agevolare le condizioni che regolano lo scambio di informazioni in materia fiscale, i due Paesi hanno convenuto di concludere tale Accordo, che contiene obblighi soltanto per l’Italia e per Gibilterra.
Oggetto e ambito di applicazione dell’Accordo – I due Paesi siprestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni, rilevanti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte; l’accordo include informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l’accertamento e la riscossione di dette imposte, per la riscossione, anche coattiva, dei crediti d’imposta, oppure per le indagini o i procedimenti giudiziari connessi a questioni fiscali.
Imposte considerate– Le imposte oggetto dell’ Accordo sono:
– in Italia, l’Irpef, l’Ires , l’IRAP, l’IVA, l’imposta sulle successioni, l’imposta sulle donazioni, le imposte sostitutive;
– in Gibilterra: le imposte di ogni genere e denominazione.
Scambio di informazioni su richiesta – Il Paese interpellato provvede a fornire su richiesta le informazioni richieste. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la condotta in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detta condotta abbia avuto luogo nel territorio della Parte interpellata.
Il richiedentesottopone una richiesta di informazioni soltanto quando essa non sia in grado di ottenere le informazioni richieste con altri mezzi, tranne laddove il ricorso a tali mezzi comporti eccessive difficoltà.
Se le informazioni in possesso dell’interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiestadi informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni necessarie a fornire alla richiedente le informazioni richieste.
Se specificamente richiesto dal richiedente, l’interpellata fornisce le informazioni, sotto forma dideposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.
Ciascuna Parte assicura che le proprie autorità competenti,abbiano l’autorità di ottenere e fornire su richiesta:
a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari;
b) informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, «Anstalten» e altre persone, comprendendo le informazioni sulla proprietà relative a tutte queste persone in una catena di possesso; nel caso dei trust, le informazioni su disponenti, fiduciari e beneficiari; e nel caso delle fondazioni, le informazioni sui soci fondatori, i componenti del consiglio della fondazione e i beneficiari. Inoltre, l’ Accordo non prevede un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai piani o fondi comuni pubblici d’investimento, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza grandi difficoltà.
Il Paese richiedente fornisce le seguenti informazioni all’autorità interpellata:
a) l’identità della persona sottoposta a verifica o indagine;
b) una dichiarazione circa l’informazione richiesta in cui se ne specifica la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;
c) lafinalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
e) nei limiti delle informazioni di cui si dispone, il nome e l’indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che – qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente – l’autorità competente di quest’ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della normale prassi amministrativa, e che la richiesta è conforme al presente Accordo;
g) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione sul proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero grandi difficoltà.
Verifiche fiscali all’estero – La Parte richiedente può richiedere alla Parte interpellata di consentire che rappresentanti dell’autorità competente della Parte richiedente entrino nel territorio della Parte interpellata per interrogare persone ed esaminare documenti, previo il consenso scritto delle persone interessate.
L’autorità competente della Parte richiedente notificheràall’autorità competente della Parte interpellata l’ora e il luogo dell’incontro desiderato con le persone interessate.
Su richiesta dell’autorità competente della Parte richiedente, l’autorità competentedella Parte interpellata può consentire che rappresentanti dell’autorità competente della Parte richiedente siano presenti a una verifica fiscale nel territorio della Parte interpellata.
Possibilità di rifiutare una richiesta – L’ interpellata non ha l’obbligo di ottenere o fornire le informazioni che la richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alla propria legislazione ai fini dell’amministrazione o dell’applicazione dellapropria legislazione fiscale.
Così può rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta nonè conforme all’ Accordo, oppure se la richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.
Le disposizioni dell’Accordo non impongono a una Parte contraente l’obbligo di fornire informazioni che potrebberorivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale.
Le disposizioni del presente Accordo non impongono a una Parte contraente l’obbligodi ottenere o fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore, un avvocato o un altro rappresentante legale autorizzato nel caso in cui dette comunicazioni siano prodotte:
a) al fine di chiedere o fornire parere legale, o
b) per essere utilizzate in procedimenti legali previsti o in atto.
L’interpellata puòrifiutare una richiesta di informazioni se:
– la divulgazione delle informazioni è contraria all’ordine pubblico;
– se le informazioni sono richieste dalla richiedente per l’amministrazione o l’applicazione di una disposizione della legge tributaria della richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della interpellata rispetto ad un nazionale della richiedente nelle stesse circostanze.
Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata adducendo come motivazione che il credito d’imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/ratifica-dell-accordo-tra-l-italia-e-gibilterra,3,25417
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