Come comunicato dallo stesso Agente della riscossione, i moduli sono già disponibili sul sito internet, e possono essere utilizzati dai contribuenti interessati per richiedere la concessione di 72 rate, così come previsto dal decreto legge 66/2014.
Un passo indietro
Il perché di questa nuova possibilità offerta ai contribuenti è presto compreso ove si ricordi che, fino all’introduzione del decreto “del fare”, la decadenza della rateazione era prevista a seguito del mancato pagamento di due sole rate consecutive.
Con le novità introdotte dal 22 giugno 2013, invece, la decadenza è prevista a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.
Una modifica di sicuro rilievo che aveva fatto sorgere dubbi in merito alla possibilità di considerare non decaduti tutti quei contribuenti che avevano perso il beneficio della dilazione in vigenza delle precedenti disposizioni.
Ecco perché questa nuova possibilità offerta ai contribuenti deve ritenersi del tutto eccezionale e connessa unicamente alla modifica normativa intervenuta.
La nuova rateazione
La nuova forma di rateazione che può essere concessa ai contribuenti non può tuttavia essere perfettamente assimilata alle normali rateazioni che possono attualmente essere richieste dai contribuenti: molto più restrittive sono infatti le regole da tenere a mente.
In primo luogo è bene ricordare che la rateazione può essere concessa soltanto per 72 rate e, indipendentemente dalla situazione reddituale del contribuente, non può essere richiesto un piano di rateazione decennale.
Allo stesso modo, l’eventuale piano di rateazione concesso non potrà essere oggetto di proroghe.
L’aspetto più rilevante riguarda tuttavia le nuove disposizioni in tema di decadenza dalla rateazione. Se è infatti vero che attualmente la decadenza è prevista solo a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, nel caso in cui si benefici di questa seconda rateazione la decadenza è prevista a seguito del mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
Non è invece chiaro se sia possibile richiedere che le rate siano di importo crescente: in mancanza di una diversa disposizione si può tuttavia ritenere ammissibile tale forma di rateazione.
Ben più interessante è invece la possibilità di poter beneficiare di questa nuova rateazione nel caso in cui siano iniziate delle procedure espropriative: è infatti da sottolineare come eventuali espropriazioni non sembrino poter impedire l’accoglimento di un’eventuale istanza proposta dal contribuente.
Questo assume estremo rilievo ove si ricordi che, nel caso in cui sia concessa la rateazione devono essere bloccate eventuali procedure espropriative.
Con riferimento, inoltre, alle procedure cautelari, anche queste ultime sono impedite da un’eventuale rateazione.
Ultimo, ma non irrilevante beneficio connesso a un’eventuale rateazione riguarda la possibilità di ottenere il Durc.
Il nuovo modello
Al fine di poter beneficiare della possibilità offerta ai contribuenti decaduti, risulta necessario presentare il modulo disponibile sul sito Equitalia.
Analizzando quest’ultimo si nota come non siano richiesti allegati e che non vi sono distinzioni a seconda dell’importo del debito.
Scorrendo infatti i moduli presentati per le altre fattispecie, appare subito evidente come, nel caso in oggetto, non vi è un modulo specifico per i debiti di importo fino a 50 mila euro.
Tuttavia si ritengono applicabili anche in questo caso le disposizioni previste per le altre rateazioni, ragion per cui, mentre per debiti fino a 50 mila euro non è necessario allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica, per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica.
Le persone fisiche dovranno quindi allegare l’Isee, mentre le imprese in contabilità ordinaria dovranno calcolare l’indice di liquidità e determinare l’indice alfa.
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