Circolare 25/2014 – Con la circolare 25/2014 del 6 agosto, l’Agenzia ha illustrato la strategia per il 2014 per la prevenzione e il contrasto all’evasione. Le nuove direttive sembrano puntare in modo deciso alle violazioni sostanziali. I nuovi principi dovranno essere adottati dalle direzioni regionali e provinciali che, in concreto, svolgono l’attività di accertamento.
Utilizzo – Per quanto riguarda le indagini finanziarie, l’Agenzia sottolinea che si tratta di uno strumento da privilegiarsi nel caso di controlli nei confronti di esercenti arti e professioni la cui posizione fiscale, in considerazione dell’attività esercitata, può essere più difficilmente riscontrabile con altre modalità istruttorie, deve sempre essere utilizzato evitando richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali e/o familiari e tenendo conto degli indici di capacità contributiva già conosciuti dall’ufficio in relazione al soggetto esaminato ed al suo nucleo familiare.
Arco temporale – Per tale strumento inoltre più l’esercizio è lontano nel tempo, più è difficile per il contribuente ricordarsi o fornire le giustificazioni del caso. Mentre, infatti, per gli altri accertamenti servono giustificazioni sommarie, per le indagini bancarie il contribuente deve fornire una prova per ogni singolo movimento in entrata e in uscita.
Cassazione – La Cassazione, in proposito, afferma che la prova deve essere analitica e non generica, con indicazione di ogni movimento bancario, per dimostrare come ciascuna operazione è estranea a fatti imponibili. Il contribuente deve così produrre prove diverse da affermazioni apodittiche, generiche, sommarie e cumulative (Cassazione 25502/2011).
Ragionevolezza – Nel ribadire, in coerenza con la passata prassi in materia, che scopo delle indagini finanziarie è quello di ricostruire l’effettiva disponibilità reddituale del soggetto sottoposto a controllo, l’Agenzia sottolinea come le presunzioni fissate dalla citata norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall’Ufficio secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da un acritico automatismo, giovandosi in via prioritaria della collaborazione del contribuente e delle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione delle operazioni finanziarie rilevate, con riguardo in particolare ai prelevamenti.
Sensibilità dell’ufficio – L’Agenzia evidenzia come, in tale contesto, resti in ogni caso affidata alla sensibilità dell’organo accertatore procedente la scelta, nel caso concreto, dei poteri e degli strumenti, nell’ambito di quelli messi a disposizione dall’ordinamento tributario, che meglio siano in grado, sulla base degli elementi a disposizione, di ricostruire la capacità contributiva complessiva del soggetto.
Scelta dell’accertamento – Dall’esame dell’insieme delle operazioni finanziarie rilevate e dalla valutazione della relativa coerenza complessiva rispetto alla concreta realtà economico-operativa e conseguentemente alla capacità contributiva del contribuente, infatti, l’Ufficio dovrà far discendere la scelta del metodo di accertamento, anche induttivo, da adottare e, su questa base, procedere alla valorizzazione delle risultanze delle indagini finanziarie.
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