Le istruzioni ministeriali riportano che nelle colonne 21 e 22 del quadro RW devono essere inseriti i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Tale affermazione che risulta al quanto ampia, non chiarisce però se va riferito al medesimo bene o attività. Il problema si pone in particolare per i soggetti che detengono quote di partecipazione in società estere, dove appare non chiara la necessità di riportare anche il codice fiscale degli altri soci.
In considerazione del fatto che il quadro RW è stato introdotto a seguito del D.L. n. 167/90 con lo scopo di adempiere agli obblighi regolati dal c.d. “monitoraggio fiscale” e legare fra loro i soggetti tra loro coinvolti sul medesimo bene o attività finanziaria, non appare necessario riportare anche il codice fiscale degli altri soci.
Infatti il socio potrebbe anche del tutto ignorare l’identità degli altri componenti la compagine societaria e non è certo obbligato a indagare per la compilazione del quadro RW.
A conferma di quanto ciò detto ricordiamo che le istruzioni ministeriali evidenziano che il contribuente deve indicare il codice fiscale dei cointestatari se:
Da quanto sopra appare evidente che l’ obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti a lui “vicini” è sempre collegato ai casi in cui il contribuente è perfettamente a conoscenza dei dati degli altri soggetti, per il diritto creatosi contestualmente a quello degli altri, o perché è stato lui stesso ad attribuire la disponibilità di disposizione sull’attività estera.
Ritornando invece alle quote societarie tale situazione non si viene a verificare, a meno ché vi sia formale cointestazione della quota stessa o comunione legale tra coniugi. Nel caso in cui i soggetti direttamente coinvolti non fossero italiani, l’obbligo di indicazione del dato non sussiste, in quanto il soggetto straniero potrebbe non disporre tecnicamente di un codice fiscale.
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