È quanto emerge dalla sentenza 15 aprile 2014 n. 8704 della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – T, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in una controversia concernente un avviso di accertamento IVA per il 2009.
La vicenda. I giudici tributari di Messina, ai quali si è rivolto il contribuente, hanno deciso per l’annullamento dell’atto impositivo in questione perché motivato “per relationem” a un verbale della Guardia di Finanza non allegato. Da qui il giudizio di legittimità nel quale l’Ufficio finanziario ha lamentato – con successo – il vizio di violazione di legge con riferimento agli articoli 7 L. n. 212/2000 e 42 D.P.R. n. 600/1973.
I principi espressi dalla S.C. La SC, in tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, afferma che l’articolo 7, comma 1, della Legge n. 212 del 2000 (cosiddetto Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione Finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Un’interpretazione puramente formalistica si porrebbe infatti in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d’invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli.
Ne deriva che la regola di diritto applicabile nel caso esaminato non è quella della nullità dell’atto impositivo motivato per relationem ad altro atto non allegato – regola fatta propria dalla sentenza gravata -, bensì quella della legittimità dell’atto impositivo motivato per relationem ad altro atto non allegato ma già conosciuto dal contribuente.
La CTR Sicilia ha pertanto errato, rileva la SC, “nel ritenere nullo l’impugnato avviso di accertamento per il solo fatto che allo stesso non era stato allegato il PVC della Guardia di Finanza richiamato nella motivazione, senza accertare se tale PVC fosse noto al contribuente e, in particolare, senza smentire, in fatto, l’allegazione svolta nell’appello dell’Ufficio (…) che detto verbale era stato sottoscritto dal contribuente”.
Alla luce della considerazione che precede, gli Ermellini rinviano ad altra Sezione della CTR siciliana per nuovo esame.
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