Purtroppo, però, non c’è stato alcun ripensamento da parte delle istituzioni, ed è arrivato il primo placet da parte del Tar del Lazio alle nuove disposizioni fissate con il decreto del gennaio scorso.
Ripercorriamo la vicenda.
Come noto, in data 28 marzo è entrato in vigore l’obbligo di accettare i pagamenti con carte di debito per tutti coloro che hanno superato la soglia dei 200 mila euro di fatturato nel precedente esercizio, mentre, dal 30 giugno l’obbligo sarà esteso a tutti gli altri imprenditori e professionisti, per i pagamenti di importo superiore a 30 euro.
La misura, introdotta dal Decreto sviluppo nel 2012,e successivamente disciplinata dal Dm attuativo del 24 gennaio 2014 è stata tuttavia oggetto di forti polemiche, soprattutto da parte degli ordini professionali, e il Consiglio Nazionale degli Architetti, in primis, ha presentato ricorso al Tar.
Purtroppo, però, il Tar non ha aderito alle richieste del Consiglio Nazionale degli Architetti in quanto, come si può leggere nell’ordinanza emessa, il decreto impugnato “sembra rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi” fissati dalla legge.
Il decreto non risulta infatti viziato né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell’eccesso/sviamento del potere.
Pertanto, almeno secondo questa prima interpretazione giurisprudenziale, rimane fermo l’obbligo, a decorrere dal 30 giungo 2014, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debitoper tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi.
Le posizioni del Consiglio Nazionale degli Architetti – Non è tuttavia questa la prima iniziativa del Consiglio Nazionale degli Architetti per contrastare la disciplina in oggetto.
A più riprese è stato infatti richiesto alle Istituzioni di considerare anche gli altri strumenti di pagamento tracciabili, che nel garantire la trasparenza, non comportano comunque costi aggiuntivi a carico del professionista.
Le proteste si sono spinte fino alla forte presa di posizione espressa già qualche tempo fa, con la quale il Consiglio si assumeva la piena responsabilità “di affermare che tale obbligo non si applica agli architetti iscritti nei nostri Albi, qualora sia fatta salva la possibilità per il committente di pagare con bonifico bancario, che consente la tracciabilità del pagamento della prestazione professionale, ed è comunque una moneta elettronica”.
Le prospettive future – Si annuncia quindi un periodo di forti proteste, sebbene gli operatori finanziari si stiano già muovendo per introdurre prodotti innovativi e dai costi contenuti.
Non dobbiamo infatti dimenticare come non sia stato solo l’Ordine degli Architetti a dichiarare battaglia al nuovo obbligo: anche il Consiglio nazionale degli ingegneriha recentemente minacciato di ricorrere all’Antitrust, vedendo nello slittamento dell’obbligo a giugno un mero strumento per consentire a banche e compagnie telefoniche di predisporre le proprie offerte commerciali.
Tuttavia, molte speranze vengono riposte nel decreto che il Mise dovrebbe emanare entro la fine di giugno al fine di definire le commissioni bancarie.
È stato infatti da più parti richiesto che, in detta sede, sia ripresa un’importante disposizione contenuta nel Decreto Sviluppo, mai accolta nel testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, secondo la quale l’obbligo in questione doveva riguardare esclusivamente le transazioni con gli utenti finali, escludendo pertanto tutti i servizi prestati alle imprese, PA e professionisti.
Alle proteste si sommano inoltre i punti oscuri. È infatti da ricordare come, ad oggi, non siano state ancora fissate le sanzioni previste in caso di mancato rispetto dell’obbligo in oggetto.
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