Il caso. Il giudizio di legittimità nasce perché la CTR dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso di una contribuente avente a oggetto l’avviso di liquidazione con cui erano state recuperate, per decadenza dai benefici fiscali “prima casa”, delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali.
La CTR. La contribuente ha dedotto il suo diritto al mantenimento dell’agevolazione in parola, pur essendo comproprietaria, unitamente al marito, di altro immobile sito nello stesso Comune. Il giudice dell’appello non ha condiviso tale assunto, ritenendo che la titolarità di beni in comunione col coniuge, ostativa al beneficio, non deve ritenersi limitata ai beni acquisiti in comunione legale, “non rilevando il regime patrimoniale della separazione dei beni adottato dai coniugi”. L’interpretazione del giudice del merito è stata avvalorata dalla Suprema Corte.
Osservazioni della S.C. Dal Palazzaccio si ricorda che per usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa occorre che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari “di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”. In costanza di contitolarità di questi diritti reali su un immobile, sito nel Comune dove si trova quello da acquistare, “il beneficio fiscale è, dunque, precluso, a prescindere dalla scelta del regime patrimoniale dei coniugi”.
La disposizione normativa persegue lo scopo di incentivare l’investimento del risparmio nell’acquisto di un’unità immobiliare da destinare a prima casa. Sicché, nel caso in cui i coniugi siano già contitolari, sia in comunione legale che convenzionale, di una casa, “opera la presunzione legislativa che la stessa sia destinata ad abitazione della famiglia, con conseguente esclusione dell’agevolazione per il successivo acquisto”.
La novità della questione affrontata ha determinato l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
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