La CTR. La CTR di Palermo, contrariamente a quanto fatto dalla CTP di Catania, ha accolto il ricorso di un imprenditore raggiunto da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie. Secondo il giudice dell’appello, il mancato rinvenimento della contabilità non aveva dato la possibilità al contribuente di giustificare i movimenti bancari, anche alla luce del fatto che la dispersione di detta contabilità era stata acclarata nel processo penale. Infatti, i libri contabili e i documenti in possesso dell’accertato erano stati posti sotto sequestro dalla GdF e poi erano andati smarriti, con conseguente compressione del diritto di difesa.
La tesi del Fisco. Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR siciliana facendo leva sul consolidato principio giurisprudenziale secondo cui compete al contribuente dimostrare che gli elementi desunti dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili a operazioni imponibili, anche quando si è verificata la perdita incolpevole dei documenti occorrenti alla parte per potere attestare una circostanza a essa favorevole, atteso che ciò autorizza soltanto il ricorso alla prova testimoniale, in deroga ai limiti per essa stabiliti.
La doglianza del Fisco ha colto nel segno.
Osservazioni della S.C. Gli Ermellini bacchettano il giudice di merito perché ha ritenuto che lo smarrimento incolpevole della documentazione contabile potesse esonerare il contribuente dalla prova che gli incombe ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/73. E ciò “senza in alcun modo giustificare le ragioni per le quali ha ritenuto che questo smarrimento potesse effettivamente ritenersi incolpevole (né dagli atti di causa è possibile intendere se come e quando la documentazione di cui trattasi sia stata smarrita, mentre si trovava nella materiale detenzione del contribuente o della GdF che l’aveva sottoposta a sequestro) e senza in alcun modo giustificare le ragioni per le quali il difetto oggettivo della documentazione in questione avrebbe dovuto considerarsi motivo di impedimento per la dimostrazione della natura delle movimentazioni bancarie considerate, anche in considerazioni dei riscontri che di dette movimentazioni non possono non essere stati indicati nel PVC della Guardia di Finanza acquisito al processo”.
Dal Palazzaccio ritengono dunque palese la violazione dei principi che regolano la materia (v. Cass. n. 21233/2006) e per i quali: “In tema di IVA, la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell’Ufficio, alla relativa prova, che dev’essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate; nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti (nella specie, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724, cod. civ., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti”.
La parola è tornata al giudice di merito.
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