+39 035 321724
info@bgitaliasrl.it
flagIngleseflagSpagnolo
flagItaliano
Twitter
LinkedIn
B&G Italia srl
  • Home
  • Identità
  • Servizi
    • Contabilità e bilanci
    • Commercio Internazionale
    • Consulenza amministrativa e commerciale
    • Consulenza Fiscale
    • Consulenza aziendale, societaria e commerciale
    • Consulenza legale
    • Internazionalizzazione delle imprese
      • Articoli di Silvana
      • Progetti conclusi
  • Opportunità d’affari
    • Agroalimentare
    • Design
    • Metalmeccanica
  • Economia & società
  • News 24
  • Contatti

Prestazione energetica: molte le differenze regionali

29 Gennaio 2014silvanaNews

Numerose le difformità regionali rispetto alla normativa nazionale, spesso dovute al repentino cambio delle norme statali

Differenze regionali – Per il rilascio dell’attestato che certifica l’efficienza energetica di un edificio, le Regioni hanno individuato propri sistemi locali, le stesse hanno provveduto (tranne ancora il Piemonte e la Valle d’Aosta) a recepire la dicitura, contenuta nella direttiva 2010/31/UE, del “nuovo” Attestato di prestazione energetica (Ape), al posto del “vecchio” Attestato di certificazione energetica (Ace). Tale recepimento è stato effettuato anche dal Governo, lo scorso anno, con l’approvazione del D.L. 63/2013, convertito nella legge 90/2013. Comunque a livello regionale, le differenze con le procedure statali sono molte, e vanno dai sistemi di calcolo, ai requisiti dei certificatori, all’obbligo di allegare l’Ape anche per l’affitto di singole unità, fino al rapporto fra le sanzioni stabilite dallo Stato e quelle delle Regioni per chi non produce l’Ape in caso di compravendita e locazione. Relativamente all’iter di adeguamento, alcune Regioni inoltre non hanno effettuato le modifiche per il rilascio dell’APE e viene rilasciato ancora l’ACE.

Affitto di singole unità –
 Le numerose disparità regionali spesso derivano dal cambio repentino delle normative statali. Il D.L. 145/2013, “destinazione Italia”, in vigore dal 24 dicembre 2013, ha ad esempio stabilito che non è più necessario allegare l’attestato energetico ai nuovi contratti di locazione per unità immobiliari. L’obbligo rimane solo per la locazione di interi edifici. Tuttavia è necessario l’inserimento nell’atto, di una clausola con cui il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione riguardanti l’Ape. Tale modifica effettuata dal Governo, sembra mettere “fuori norma” le Regioni. Infatti alcune, come ad esempio la Lombardia, il Piemonte e la Liguria, nelle proprie leggi hanno introdotto esplicitamente l’obbligo di consegna dell’Ace/Ape in caso di locazione anche di singole unità, in altre invece vi è una formula generica che parla di “obbligatorietà” dell’Ape sia per le vendite che per gli affitti, di interi edifici o singole unità.

Differenti sanzioni –
 Fra le differenze presenti, vi è anche la questione delle sanzioni. Il decreto “destinazione Italia” in merito, ha cancellato la nullità degli atti in caso di mancata allegazione dell’Ape ai trasferimenti a titolo oneroso di immobili, tuttavia in assenza di Ape scatta la “multa”, che va da 3 mila a 18 mila euro per le compravendite e da mille a 4 mila per le locazioni. Alcune regioni, (come Liguria, Lombardia e Piemonte), avevano già in precedenza introdotto nelle proprie discipline locali, sanzioni in caso di trasferimenti a titolo oneroso senza certificato, e in particolare in Lombardia, le sanzioni sono più severe di quelle statali. La problematica che a questo punto nasce di fronte a tale situazione è che non è chiaro quale sia la sanzione che prevale. A seguito di molti pareri regionali “discordi”, urge un chiarimento nazionale, ad esempio la Lombardia ritiene che si debbano seguire le norme locali, mentre secondo il Piemonte le multe si possano sommare.

Catasti energetici regionali 
– Una delle conseguenze dirette dell’introduzione dell’obbligatorietà dell’attestato di certificazione o prestazione energetica, è stata la progressiva nascita, sul territorio, di catasti energetici regionali, che raccolgono i dati degli edifici o immobili sottoposti a check-up. A stilare un dettagliato resoconto è stato, di recente, il Comitato Termotecnico Italiano (CTI), nel rapporto pubblicato lo scorso dicembre 2013, sullo stato di attuazione della certificazione energetica in Italia. Le banche dati sono nate, prima di tutto, in quelle Regioni che hanno predisposto propri sistemi locali per il rilascio degli attestati. Inoltre, (specialmente nello scorso anno), molti territori che non avevano discipline locali per il rilascio dell’Ape, hanno provveduto ad attivare sistemi di raccolta telematica degli attestati. Se il lavoro di raccolta dei dati è certamente un passo verso una conoscenza più approfondita del territorio, resta sempre il problema della difformità dei criteri con cui vengono aggregate le informazioni. A porre rimedio alla situazione sono tuttavia, le recenti disposizioni nazionali. La Legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013, prevede la predisposizione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.

Differenza anche nella certificazione – Le differenze si rilevano anche nell’ambito dei certificatori abilitati e in particolare per il riconoscimento della nuova professionalità. Diverse sono le professioni che sono state riconvertite alla nuova professione di certificatore abilitati a rilasciare l’ACE/APE. Su alcuni territori però (ad es. Calabria Umbria, Sardegna) la percentuale di laureati in ingegneria arriva fino al 60-70% del totale in contrasto con la decisione dello Stato, nel D.P.R. 75/2013, di allargare a un numero molto ampio di titoli di studio l’accesso alla qualifica di certificatore energetico. Anche la situazione dei certificatori è ben rappresentata nel rapporto 2013 del Comitato Termotecnico Italiano. Anche se a livello nazionale lo scorso anno è stata fatta chiarezza sui titoli di studio che danno accesso agli elenchi, la situazione regionale è ancora estremamente difforme, in particolare in quelle Regioni che si sono mosse prima della normativa statale per mettere in piedi propri sistemi di rilascio dei certificati. Inoltre, se il D.P.R. 75/2013 si è orientato sulla decisione di non rendere obbligatorio il corso di formazione per chi è iscritto a un albo o collegio, in molte Regioni la formazione resta un presupposto di base per tutti e anche sul programma delle lezioni da seguire, non vi è nessuna uniformità.

Autore: Redazione Fiscal Focus

wordpress theme by initheme.com

Condividi:

  • Stampa
  • LinkedIn
  • Skype
  • Twitter
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

Visualizza Profilo Completo →

B&G Italia S.r.l. - PI 03323770168 Copyright 2016 | Privacy Policy |