Con la circolare 16/E dell’11 giugno 2014 l’Agenzia delle Entrate richiama le disposizioni in tema di start-up innovative, fornendo una panoramica delle moltissime agevolazioni previste.
In primo luogo merita di essere ricordato che sia gli incubatori certificati, cioè le società che sostengono la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, sia le stesse start-up, per poter beneficiare della disciplina, sono tenuti a iscriversi, oltreché nella sezione ordinaria, anche in quella speciale del registro delle imprese.
Solo così possono infatti ottenere l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo, relativo a tutti gli atti posti in essere, anche successivi all’iscrizione, quali gli aumenti di capitale agevolati.
Uno dei più importanti benefici riconosciuti alle start-up innovative si concretizza tuttavia nella non applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30, Legge 724/1994).
Ciò significa che per tutto il periodo in cui la società è start-up innovativa non è tenuta a effettuare il test di operatività e delle perdite sistematiche.
Altre agevolazioni di carattere fiscale e contributivo sono volte a incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli amministratori delle start-up innovative e degli incubatori certificati: la norma stabilisce infatti l’irrilevanza fiscale e contributiva degli strumenti finanziari ad essi assegnati ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato.
L’incentivo in oggetto, dedicato ai redditi di lavoro dipendente, non può essere fruito quando l’attività di amministratore rientra nell’oggetto della professione esercitata dal contribuente, quindi il relativo reddito tra quelli di lavoro autonomo.
Non è possibile accedere all’agevolazione in oggetto anche nel caso in cui vi sia un mero rapporto di collaborazione occasionale (il cui reddito rientra nell’ambito dei redditi diversi).
Gli incentivi sono volti altresì a favorire l’acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, ed è pertanto stabilita l’irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati.
Tuttavia, le eventuali plusvalenze realizzate mediante la successiva cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari in oggetto sono sottoposte a tassazione secondo i regimi loro ordinariamente applicabili.
Un altro importante beneficio è rappresentato dal credito d’imposta spettante alle imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso di dottorato di ricerca universitario o di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo. È possibile fruire dell’agevolazione anche nel caso in cui si ricorra al contratto di apprendistato.
La misura dell’agevolazione, pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l’assunzione, non può superare i 200mila euro annui per ciascuna impresa e spetta a condizione che i nuovi posti di lavoro creati siano conservati per almeno tre anni, oppure due nel caso di piccole e medie imprese.
L’agevolazione che appare più rilevante è tuttavia rappresentata dalla detrazione d’imposta spettante agli investitori, sia che gli stessi siano persone fisiche (soggette a Irpef) sia che gli stessi siano delle società (soggetti Ires), per i conferimenti in denaro effettuati in occasione della costituzione o dell’aumento del capitale (in ogni caso devono essere iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote).
La detrazione, pari al 19% di quanto investito, se soggetti Irpef, e al 20%, se soggetti Ires non assume invece alcuna rilevanza ai fini Irap.
La detrazione è inoltre elevata al 25% ai fini Irpef e al 27% ai fini Ires, nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
In ogni caso, è bene ricordare come siano comunque fissati dai limiti massimi di importo detraibile: ai fini Irpef, l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500mila euro e deve essere mantenuto per almeno due anni, mentre in ambito Ires, l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’importo di 1,8 milioni di euro e deve essere mantenuto per almeno due anni.
Un aspetto estremamente rilevante, da tenere sicuramente in considerazione, riguarda il fatto che, se la detrazione è superiore all’imposta lorda, è comunque possibile fruire della stessa, in quanto l’eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
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