Stiamo parlando della rilevazione delle perdite su crediti a seguito dell’apertura di una procedura concorsuale.
Ma andiamo con ordine e analizziamo le due discipline.
La disciplina prevista ai fini Iva
Ai fini Iva è consentita la possibilità di emettere la nota di credito solo qualora sia dimostrata l’infruttuosità della procedura.
È quindi necessario attendere la ripartizione dell’attivo, quindi la chiusura della procedura, per poter procedere al recupero dell’Iva precedentemente addebitata in fattura.
La disciplina prevista ai fini reddituali
Ai fini delle imposte sui redditi, l’articolo 101 comma 5 del Tuir prevede che, se il debitore è sottoposto a procedure concorsuali (ovvero fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o amministrazione straordinaria) l’eventuale perdita su crediti che potrebbe essere rilevata in bilancio si considera in ogni caso deducibile.
Più precisamente, la deducibilità è consentita:
– dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
– dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
È tuttavia bene ricordare che questi eventi rappresentano la data a decorrere dalla quale è possibile dedurre la perdita su crediti: ciò significa, quindi, che, anche dopo questi termini il creditore potrà comunque rilevare una perdita su crediti, magari a seguito della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Gli aspetti che invece continuano a destare ancora qualche preoccupazione in merito alla disciplina reddituale prevista per le perdite su crediti riguardano, in primo luogo, il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 67, lettera d), della legge fallimentare.
In questo caso i dubbi sono correlati al fatto che, ai fini degli effetti per il debitore l’articolo 88 del Tuir lo assimila alle procedure concorsuali, mentre, nell’articolo 101 Tuir, non viene richiamato.
Orbene, in questo caso deve ritenersi che il piano attestato possa rappresentare un possibile “elemento certo e preciso” da cui far discendere la deducibilità della perdita su crediti, sebbene la deducibilità fiscale non sia automaticamente ammessa.
I problemi operativi
Si genera quindi una differenza temporale tra il momento in cui la perdita è fiscalmente deducibile e quello nel quale può essere emessa la nota di credito che, oltre ad essere difficile da comprendere, comporta notevoli problemi operativi.
Si pensi, infatti, a una società che, ricevuta la comunicazione del fallimento del suo debitore, decida di rilevare la perdita su crediti.
Sempre la stessa società, però, non potrà emettere una nota di credito, in quanto dovrà eventualmente attendere il termine della procedura concorsuale.
Qual è, quindi, l’ammontare della perdita su crediti da rilevare in bilancio e fiscalmente deducibile? Soltanto l’imponibile? Oppure anche l’Iva?
In questo caso diverse sono le strade scelte dai contribuenti.
Alcuni decidono di rilevare una perdita su crediti di importo pari al totale fatturato.
Successivamente, nel caso in cui fosse possibile emettere nota di credito e recuperare quindi l’Iva, sarebbe necessario rilevare una sopravvenienza attiva.
In altri casi, invece, si preferisce rilevare una perdita su crediti di importo pari al solo imponibile, lasciando aperte le possibilità di recuperare in futuro l’Iva.
In linea di massima, deve ritenersi corretta la prima procedura, soprattutto in considerazione di due aspetti:
– in primo luogo non necessariamente dovrà essere emessa nota di credito, rimanendo questa una mera facoltà per il contribuente. Procedere quindi anche allo stralcio dell’Iva non deve ritenersi errato;
– in secondo luogo, l’iscrizione in bilancio del credito relativo all’Iva non può ritenersi corretta, in virtù del fatto che non vi è un vero e proprio debitore.
Da un lato, infatti, il cliente è fallito e abbiamo ormai ritenuto inesigibile il credito; dall’altra non sono ancora riconosciuti i presupposti per l’esistenza di un credito nei confronti dell’Erario, in quanto, fino a quando la procedura concorsuale non si conclude, non è possibile emettere una nota di variazione ai fini Iva.
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