Una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n.14 del 4 giugno, si concentra sulla disciplina delle perdite su crediti, al fine di evidenziare come le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2014 abbiano inciso su questa particolare disciplina.
In particolare, ampio spazio è lasciato alla nuova disciplina delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari, mentre, con riferimento alla disciplina generale, alcuni punti controversi continuano a essere senza una soluzione.
Le novità della Legge di stabilità
Come noto, con la Legge di stabilità 2014 è stata consentita la deducibilità delle perdite su crediti iscritte in bilancio secondo i principi contabili nazionali.
Tuttavia, come più volte abbiamo avuto modo di sottolineare, il principio contabile OIC n.15, dedicato, appunto, alle perdite su crediti, sarà interessato da alcune rilevanti modifiche, le quali potranno trovare applicazione nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2013 solo in via opzionale.
Tali modifiche al principio contabile appaiono estremamente rilevanti, in quanto espressamente stabiliscono che il credito può essere stralciato solo nel caso in cui i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono, oppure la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.
L’attuale principio contabile OIC n.15, al contrario, non richiede il trasferimento del credito unitamente al trasferimento dei rischi inerenti lo stesso, e consente di cancellare dal bilancio anche i crediti ceduti pro solvendo.
La circolare 14/E interviene sul punto, chiarendo che, nel caso di cessione pro solvendo dei crediti, l’eventuale rilevazione di una perdita su crediti andrà considerata come fiscalmente indeducibile, in quanto, pur avendo rispettando quanto previsto dall’OIC 15 non si può parlare di un’espunzione in senso proprio, ma piuttosto di una riclassificazione di una posta patrimoniale senza che ciò possa interessare, in generale, alcuna voce di conto economico.
In altre parole, l’Amministrazione finanziaria finisce per subordinare l’applicazione delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2014 al rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo OIC n.15, mentre chiarisce che l’applicazione di quanto previsto dall’attuale principio contabile nazionale non consente, di per sé, la deducibilità della perdita.
Nessun ulteriore chiarimento viene invece fornito con riferimento alla deducibilità delle perdite su crediti rilevate in bilancio a seguito di eventi valutativi.
Come infatti correttamente rilevato da Assonime con la Circolare n.18 del 30 maggio 2014, coerenza richiederebbe che ad essere deducibili siano soltanto le perdite su crediti derivanti da eventi realizzativi, mentre quelle da valutazione non dovrebbero essere fiscalmente rilevanti se non accompagnate dalla dimostrazione della definitività della perdita.
La decorrenza delle novità introdotte
Con la circolare in oggetto viene chiarito anche che le nuove disposizioni si applicano alle rettifiche di valore rilevate in contabilità a decorrere dal periodo di imposta 2013, mentre per le rettifiche pregresse si continueranno ad applicare le regole precedentemente vigenti.
I crediti di modesto importo
La circolare 14/E richiama l’attenzione anche sulla disciplina dei crediti di modesto importo.
Viene in primo luogo ricordato che è possibile rilevare la perdita su crediti fiscalmente rilevante nel periodo d’imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono la deduzione automatica delle perdite sui crediti di modesto importo, ovvero l’imputazione del componente negativo di rettifica in bilancio e la maturazione della scadenza dei sei mesi.
Sarà però necessario monitorare le vicende successive dei crediti ed evitare che gli stessi, in un momento successivo, generino ulteriori perdite al momento della loro cancellazione dal bilancio.
Inoltre è sempre bene ricordare che tali crediti non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del plafond (articolo 106 del Tuir).
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