Sicuramente un respiro di sollievo, ma una modifica che non risolve, alla base, quella che è una disciplina che, assimilando le società in perdita a quelle di comodo, può definirsi come “nata sbagliata”.
Il nuovo termine quinquennale
Più tempo, quindi, per le società, per conseguire un risultato positivo. Saranno infatti considerate in perdita sistematica le società che per 5 esercizi hanno riportato una perdita fiscale o per 4 esercizi hanno conseguito una perdita fiscale e in uno un reddito inferiore a quello minimo presunto.
In ogni caso, almeno quattro devono essere gli esercizi in perdita fiscale. Pertanto, qualora una società abbia avuto una perdita per tre anni e un reddito, anche inferiore al minimo, per due anni, non è comunque sottoposta alle penalizzazioni previste per le società di comodo.
C’è poi un altro aspetto da sottolineare: la società diventa di comodo soltanto se nei 5 esercizi precedenti ha riportato un perdita fiscale. Per questo motivo, il quinto esercizio nel quale la società consegue una perdita non è sottoposto ad alcuna penalizzazione, mentre, paradossalmente, il sesto esercizio, pur chiudendo con un utile fiscale, vede scattare le conseguenze previste per le società di comodo.
Più tempo per le cause di disapplicazione
Un altro aspetto importante riguarda le cause di disapplicazione che nel regime delle società in perdita sistematica prevedono una particolarità: si applicano al periodo di osservazione e non al periodo di riferimento.
Ipotizziamo quindi che la nostra società, nei 5 anni precedenti, abbia sempre riportato una perdita. Oggi vogliamo verificare la presenza di cause di disapplicazione.
Ebbene, non dobbiamo far riferimento all’esercizio 2014, ma ai 5 anni precedenti. Quindi, ad esempio, sarà irrilevante il fatto che la società, nel 2014, abbia conseguito un MOL positivo, mentre assume rilevanza il fatto che lo abbia conseguito nel 2010.
Allo stesso modo, nel caso in cui la società abbia conseguito un MOL positivo nel 2013 sarà al riparo dalle penalizzazioni per ben 6 anni. Fino al 2018, infatti, non sarà applicabile la disciplina delle perdite sistematiche, perché nel quinquennio precedente è presente una causa di disapplicazione.
Le cause di esclusione
Rimangono invece immutate le cause di esclusione, che dovranno essere verificate nell’esercizio di riferimento e sono efficaci sia ai fini del test di operatività che ai fini del test delle perdite triennali.
Quindi, l’iter logico da seguire nell’“affrontare” il prospetto delle società di comodo è il seguente:
– in primo luogo, analizzare se nell’esercizio di riferimento (2014) sono presenti delle cause di esclusioni. Se è presente una causa di esclusione non trova applicazione né la disciplina della società non operative né quella delle società in perdita sistematica;
– se non sono presenti cause di esclusione, verificare la presenza delle cause di disapplicazione. Queste ultime, però, non sono le stesse per le società non operative e quelle in perdita sistematica, inoltre prevedono un diverso meccanismo di applicazione: mentre la presenza di cause di disapplicazione va verificata nel periodo di riferimento (2014) per le società non operative, per le società in perdita sistematica è necessario osservare il quinquennio di riferimento.
Potrebbe accadere che una società presenti delle cause di disapplicazione per le società non operative e non per quelle in perdita sistematica (o viceversa): in questo caso, l’unica strada percorribile è l’interpello disapplicativo.
Nel caso in cui, invece, l’interpello debba essere presentato con riferimento a entrambe le fattispecie, si ricorda che la circolare n. 23/E del 2012 ha chiarito che è sempre necessario presentare due diverse istanze.
Un ultimo punto sul quale risulta necessario soffermare l’attenzione riguarda il fatto che per l’interpello disapplicativo non è previsto l’istituto del silenzio-assenso, così come ricordato dalla circolare n.7 del 2009.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/perdite-sistematiche-meno-penalizzanti,3,27207
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