Esercitando l’opzione che riguarda l’effettuazione di operazioni intracomunitarie al momento della presentazione della Dichiarazione di inizio attività, si otterrà automaticamente l’iscrizione al VIES e la possibilità di effettuare contestualmente acquisti e cessioni intracomunitari applicando il relativo regime IVA.
È questa un’altra delle novità contenute nello schema di D.Lgs. presentato nel CDM dello scorso venerdì.
Normativa vigente – La normativa attualmente in vigore prevede che il soggetto che intraprende l’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione che intende effettuare operazioni intracomunitarie debba darne comunicazione all’Amministrazione Finanziaria o al momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attività o in un momento successivo.
In un’ottica di semplificazione, è stata prevista la possibilità d’iscrizione telematica per chi presenta la richiesta d’iscrizione al VIES in un momento successivo alla dichiarazione d’inizio di attività.
La nuova modalità telematica d’iscrizione al VIES in un momento successivo all’attribuzione della partita IVA, si affianca alla modalità tradizionale che prevede che i contribuenti già in possesso di partita Iva, per essere iscritti nell’archivio Vies, devono necessariamente presentare l’apposita istanza – a mano, con raccomandata o via Posta elettronica certificata (Pec) – all’ufficio.
A seguito della presentazione della richiesta, l’Amministrazione Finanziaria effettua i necessari controlli.
Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia effettua le analisi propedeutiche all’inserimento della posizione nel Vies.
Vale il silenzio – assenso, ovvero se dall’analisi preliminare non emergono elementi di rischio di finalità evasive o di frode, il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES il trentunesimo giorno successivo a quello della attribuzione della partita Iva o della ricezione dell’istanza.
In caso contrario, l’ufficio emette un provvedimento motivato di diniego, che preclude l’inserimento nel Vies, entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie.
Nei trenta giorni successivi alla manifestazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, è sospesa la soggettività attiva e passiva all’effettuazione di operazioni intracomunitarie.
Successivamente all’eventuale inserimento nel Vies, ed entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di inizio attività o dell’istanza, l’ufficio effettua specifici approfondimenti a completare l’analisi svolta nei primi 30 giorni. Ove identifichi specifici profili di rischio, l’ufficio emette un provvedimento di revoca dell’inclusione del contribuente nell’archivio.
La nuova procedura – La nuova procedura prevede che il soggetto che intraprende l’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione può darne comunicazione esercitando l’opzione al momento di presentazione della dichiarazione di inizio attività. Con l’esercizio dell’opzione il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare da subito a effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni).
Non vengono chiarite le modalità d’iscrizione per i soggetti che non esercitano l’opzione nella Dichiarazione di inizio attività.
L’Amministrazione Finanziaria potrà effettuare i necessari controlli volti a verificare l’esattezza dei dati del contribuente ed eventualmente cancellare il soggetto dall’archivio VIES.
Se il soggetto non presenterà gli Elenchi Intrastat, per quattro trimestri successivi all’inclusione nell’archivio VIES (sintomo di non effettuazione di operazioni intracomunitarie) verrà automaticamente cancellato dall’archivio.
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