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Omologazione degli accordi di ristrutturazione senza adesione del fisco

12 Febbraio 2019silvanaNews
Autore: Claudia Iozzo
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Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa ha modificato la disciplina prevista per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, al fine di rendere tale istituto maggiormente fruibile dall’imprenditore in stato di crisi. L’accordo di ristrutturazione è orientato alla continuità aziendale e consente all’imprenditore di affrontare la difficoltà economica- finanziaria prima che la stessa divenga irreversibile.
In particolare, il nuovo Codice, interviene sulla procedura di omologazione dei predetti accordi con l’obiettivo di evitare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate. In molti casi, infatti, i lunghi tempi necessari per la pronuncia dell’Amministrazione Finanziaria sulle proposte di transazione fiscale, hanno fortemente compromesso il recupero della crisi dell’impresa. Le nuove disposizioni previste per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti superano tali problematiche, consentendo al tribunale di procedere all’omologa anche senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate, purché vengano rispettate delle specifiche condizioni.I “nuovi” accordi di ristrutturazione dei debiti– Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, assoggettabile a liquidazione giudiziale, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentano almeno il 60 per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione, ai sensi dell’articolo 44.Tale limite di adesione trova eccezione, nel caso dei c.d. “accordi di ristrutturazione agevolati”, per i quali la percentuale di adesione è ridotta al 30 per cento dei crediti complessivi, ai sensi dell’articolo 60, del Codice della crisi d’impresa. L’articolo 57, inoltre, estende l’efficacia degli accordi di ristrutturazione, non solo nei confronti dei creditori finanziari, ma anche nei confronti dei creditori non finanziari. In entrambi i casi, i soggetti aderenti, devono rappresentare il 50 per cento dell’indebitamento complessivo, con maggioranza del 75 per cento per ogni categoria.
Ulteriore novità da segnalare riguarda l’estensione degli effetti dell’accordo di ristrutturazione ai soci illimitatamente responsabili e agli altri obbligati in via di regresso, ai sensi dell’articolo 59, del Codice della crisi d’impresa.

Procedura di omologa – Secondo quanto stabilito dall’articolo 48, del citato Codice, quando viene presentata la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro soggetto interessato, possono opporsi, entro 30 giorni dall’iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, procede all’omologa con sentenza. Quest’ultima, è notificata e iscritta, ai sensi dell’articolo 45, e produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione, mentre, gli effetti verso i terzi, si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Nell’ipotesi in cui, il tribunale non omologa l’accordo di ristrutturazione, deve dichiarare, con relativa sentenza, l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Omologazione senza l’adesione dell’Amministrazione Finanziaria – Volendo effettuare un confronto tra la procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione e quella prevista per il concordato preventivo, la stessa assume un differente andamento in relazione alla presenza o meno di opposizioni.
Nel concordato preventivo, le opposizioni possono essere presentate nel corso della procedura (della quale i creditori sono già a conoscenza), mentre, per proporre l’opposizione all’omologazione degli accordi di ristrutturazione, il termine decorre dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.
Con l’obiettivo di superare ingiustificate opposizioni alle soluzioni concordate, spesso rilevate nella prassi, l’articolo 48, comma 5, del Codice della crisi d’imprese, prevede che, il tribunale, possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza dell’adesione dell’Amministrazione Finanziaria alle proposte di transazione fiscale legate ai predetti accordi.
L’assenso dell’Agenzia delle Entrate non è condizione necessaria ai fini dell’omologazione, quando:

  • l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali del 60 per cento, ovvero 30 per cento nel caso di accordi di ristrutturazione agevolati, dei crediti rientranti nell’omologazione degli accordi.
  • anche sulla base delle risultanze della relazione di un professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento dei crediti fiscali offerta dall’impresa debitrice è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 63, del Codice della crisi d’impresa, l’Amministrazione Finanziaria, deve esprimere l’eventuale adesione alla transazione fiscale entro 60 giorni dal deposito della relativa proposta. Decorso tale termine, l’accordo è comunque omologabile, ma solo se ricorrono le due condizioni sopra esposte.

Valutazione del professionista indipendente – Una delle condizioni necessarie affinché la procedura di omologa possa essere conclusa senza l’assenso del Fisco è la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto alla liquidazione. Tale convenienza deve essere attestata dalla relazione di un professionista indipendente che, ai sensi dell’articolo 57, comma 4, del Codice in commento, certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L’attestazione, inoltre, deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ed assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei, secondo quanto stabilito dal comma 3 del predetto articolo. Da ciò, si evince come il professionista abbia un ruolo fondamentale nella fase di allerta per diagnosticare lo stato di crisi, inteso come lo stato di difficoltà economica e finanziaria che potrebbe determinare l’insolvenza del debitore.

Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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