Procedura di omologa – Secondo quanto stabilito dall’articolo 48, del citato Codice, quando viene presentata la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro soggetto interessato, possono opporsi, entro 30 giorni dall’iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, procede all’omologa con sentenza. Quest’ultima, è notificata e iscritta, ai sensi dell’articolo 45, e produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione, mentre, gli effetti verso i terzi, si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Nell’ipotesi in cui, il tribunale non omologa l’accordo di ristrutturazione, deve dichiarare, con relativa sentenza, l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Omologazione senza l’adesione dell’Amministrazione Finanziaria – Volendo effettuare un confronto tra la procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione e quella prevista per il concordato preventivo, la stessa assume un differente andamento in relazione alla presenza o meno di opposizioni.
Nel concordato preventivo, le opposizioni possono essere presentate nel corso della procedura (della quale i creditori sono già a conoscenza), mentre, per proporre l’opposizione all’omologazione degli accordi di ristrutturazione, il termine decorre dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.
Con l’obiettivo di superare ingiustificate opposizioni alle soluzioni concordate, spesso rilevate nella prassi, l’articolo 48, comma 5, del Codice della crisi d’imprese, prevede che, il tribunale, possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza dell’adesione dell’Amministrazione Finanziaria alle proposte di transazione fiscale legate ai predetti accordi.
L’assenso dell’Agenzia delle Entrate non è condizione necessaria ai fini dell’omologazione, quando:
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 63, del Codice della crisi d’impresa, l’Amministrazione Finanziaria, deve esprimere l’eventuale adesione alla transazione fiscale entro 60 giorni dal deposito della relativa proposta. Decorso tale termine, l’accordo è comunque omologabile, ma solo se ricorrono le due condizioni sopra esposte.
Valutazione del professionista indipendente – Una delle condizioni necessarie affinché la procedura di omologa possa essere conclusa senza l’assenso del Fisco è la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto alla liquidazione. Tale convenienza deve essere attestata dalla relazione di un professionista indipendente che, ai sensi dell’articolo 57, comma 4, del Codice in commento, certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L’attestazione, inoltre, deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ed assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei, secondo quanto stabilito dal comma 3 del predetto articolo. Da ciò, si evince come il professionista abbia un ruolo fondamentale nella fase di allerta per diagnosticare lo stato di crisi, inteso come lo stato di difficoltà economica e finanziaria che potrebbe determinare l’insolvenza del debitore.
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