Per il reato di omesso versamento di ritenute ex art. 10-bis D.lgs. n. 74/00, il giudice competente si individua in base al luogo in cui la società ha la sede effettiva, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale.
È quanto emerge dalla sentenza n. 23784/17 della Terza Sezione Penale della Corte di cassazione.
I Giudici di legittimità hanno annullato la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano nei confronti del legale rappresentante di una S.r.l. che ha omesso di versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, lavoratori dipendenti, per l’ammontare di 600.000 euro per il periodo di imposta 2008.
L’imputato ha lamentato, con successo, l’erronea applicazione degli artt. 18, comma 1, D.lgs. n. 74 del 2000 e 8 c.p.p., nonché vizi della motivazione in relazione alla determinazione della competenza territoriale.
L’imputato ha sostenuto che il reato previsto dall’art. 10-bis D.lgs. n. 74/00 ha natura istantanea e si perfeziona con la scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta; per cui, nella fattispecie, la competenza non doveva essere individuata nel Tribunale di Milano, luogo in cui ha sede la direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate presso la quale andava effettuato il versamento delle ritenute, ma nel Tribunale di Monza, nella cui circoscrizione si trova il Comune in cui la società ha la sede legale ed effettiva.
Accogliendo il ricorso dell’imprenditore, i Giudici di legittimità forniscono chiarimenti in merito ai criteri per la determinazione della competenza per territorio quanto ai reati di omesso versamento di ritenute e di IVA.
Il D.lgs. n. 74 del 2000, art. 18, detta le regole per la determinazione della competenza per territorio nei reati tributari e, al comma 1, stabilisce che – fatta eccezione per i c.d. reati in dichiarazione (artt. 2, 3, 4, 5) e per il reato di cui all’art. 8, comma 2 – la competenza per territorio per tutte le altre fattispecie previste dal D.lgs. n. 74 del 2000, compresa quindi quella di cui all’art. 10-bis, si determina a norma dell’art. 8 c.p.p. Solo qualora non sia possibile determinare la competenza sulla base della norma codicistica, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Ne consegue che la competenza per territorio in relazione al reato di cui all’art. 10-bis è determinata, stando al contenuto letterale della disposizione, dal luogo in cui il reato è consumato (art. 8, comma 1, c.p.p.).
Il reato di omesso versamento di ritenute, al pari di quello di omesso versamento di IVA (art. 10-ter), è stato introdotto nel D.lgs. n. 74 del 2000 in epoca successiva alla disposizione che regola la competenza per territorio. Pur avendo analogie con i reati in dichiarazione, le fattispecie di cui agli artt. 10-bis e 10-ter sono state inserite nel Capo II del Titolo II del D.lgs. n. 74 del 2000, con la conseguenza che non possono partecipare alla disciplina del secondo comma dell’art. 18 (“…il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all’estero, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato”), il quale riserva solo ai reati inseriti nel Capo I una disciplina diversa da quella radicata sulla base del locus commissi delicti e, in subordine, sulla base del luogo di accertamento del reato (Cass. pen., Sez. 3, n. 27701/2014).
Ebbene, posto che il reato di omesso versamento di ritenute si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il pagamento, previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa all’anno precedente, il luogo di consumazione del reato coincide con quello in cui si compie, alla scadenza del termine previsto, l’omissione del versamento imposto dal precetto normativo. Tale luogo, di regola, corrisponde, per le società, a quello ove si trova la sede effettiva dell’impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale, dovendo aversi riguardo al principio di effettività (Cass. pen., Sez. 3, n. 20504/2014).
Con riferimento ai reati previsti dagli artt. 10-bis e 10-ter del D.lgs. n. 74 del 2000, dunque, l’omissione si realizza nel luogo in cui la società ha la sede affettiva, intesa come centro delle prevalenti attività amministrative, direttive e di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale (Sez. 3, n. 535/2015; Sez. 3, n. 45017/2014).
La Suprema Corte perciò rileva “la competenza del Tribunale di Monza, nella cui circoscrizione la società dell’imputato ha la sua sede legale ed effettiva […]. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.”
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