Due i punti trattati: la questione dell’inserimento delle fatture emesse che poi saranno oggetto, da parte dei soggetti interessati, di separata comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria (medici etc.) e gli adempimenti a carico dei curatori fallimentari.
In merito al primo punto viene finalmente stabilito che vale anche per la Comunicazione dei Dati delle Fatture Emesse quanto era già a suo tempo stato stabilito per il “vecchio” spesometro: “nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del D.lgs. n. 175/2014)”. Si noti la locuzione “possibile”, ed infatti, prosegue il comunicato, “L’Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria”.
Si tratta di una precisazione importante, perché sarebbe stato davvero clamoroso doversi preoccupare, a pochi giorni dalla scadenza, anche degli invii eventualmente già effettuati di fatture che poi saranno nuovamente incluse in STS, oppure di dover filtrare le fatture ancora da inviarsi in un’ottica che fino a ieri non era da prendersi in considerazione.
Un altro chiarimento importante, quanto tardivo, è quello che regola l’adempimento “nuovo spesometro” nell’ambito delle procedure concorsuali. L’Agenzia ha infatti precisato che “i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l’adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa”.
L’obbligo in capo al curatore/commissario sussiste, pertanto, solo dalla data di apertura della procedura concorsuale. Viene altresì precisato che “resta ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi”, quanto a questo aspetto, quindi, si tratta di possibilità, e non di obbligo.
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