Problemi di carattere informatico (quali la necessità di ricodificare tutta una serie di operazioni quanto al campo “Natura” che indica la motivazione per la quale l’IVA non è esposta in fattura), anagrafiche incomplete o che si rivelano errate al controllo post spedizione, il prendere familiarità con la nuova comunicazione. Sono questi tutti problemi che angustiano i destinatari del provvedimento e che rendono altamente probabile che si verifichi la necessità di rimediare a qualche errore o omissione a scadenza decorsa.
Vediamo dunque quali sono le sanzioni previste. Il sistema sanzionatorio di Dati Fatture si distingue per una caratteristica, ovvero quella di prevedere un importo fisso per ciascuna fattura della quale si sia omessa la trasmissione o comunque per la quale la trasmissione non sia avvenuta correttamente. Non si applica il cumulo giuridico, pertanto se il medesimo errore si ripete per ‘enne’ fatture, ciascuna di esse sarà singolarmente sanzionata (ad esempio, se si codifica erroneamente 20 fatture di acquisto ricevute da contribuente forfettario indicando il codice N1 – escluso in luogo del corretto codice N2 da utilizzarsi in questi casi, pur essendo un errore che si ripete, saranno tutte e venti le fatture sanzionabili). Ogni fattura sconterà una sanzione fissa, pari a 2 euro. Fortunatamente è stato previsto un tetto, pari a 1.000 euro a trimestre (Riferimento normativo art. 11, D.Lgs. n. 471/1997 comma 2 bis).
Prevista altresì una consistente riduzione delle sanzioni, pari al 50%, se il contribuente provvede a correggere l’errore o sanare l’omissione entro 15 giorni dalla scadenza. Nel caso di dati inviati, acquisiti dal sistema (quindi senza che sia intervenuto uno scarto del file) e poi verificatesi errati, prima di tutto occorrerà effettuare una trasmissione di richiesta di annullamento dei dati trasmessi errati. Una volta ottenuta ricezione dell’avvenuto annullamento i dati corretti potranno essere trasmessi (attenzione, solo questi, non bisogna rinviare tutto lo spesometro). In caso di omissione, invece, basterà inviare i dati “dimenticati”, ricordando che, anche prima della scadenza, gli invii si ‘accodano’. Pertanto, per esempio, se si effettua un invio con cento fatture e questo viene acquisito (esito = file validato) e poi ci si renda conto di averne dimenticate altre tre, saranno solo queste altre tre a dover essere inviate, e questo indipendentemente da fatto che questo invio venga fatto entro la scadenza del 28 settembre, o dopo. In sostanza gli invii non sono mai sostitutivi del file originale, a meno che non sia intervenuto uno scarto, ma anche in questo caso non si tratta di una sostituzione, visto che il file originale scartato dal sistema è come non fosse mai esistito.
Tornando alle sanzioni, decorso il termine ed anche gli ulteriori quindici giorni di ‘bonus’ entro i quali si può porre rimedio versando sanzioni ridotte alla metà, resta ancora la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, come ampliamente documentato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 104/E, ma solo se non sono stati già notificati atti di accertamento.
Per il conteggio delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento occorre prendere quale riferimento la sanzione base, come si è detto pari a 2 euro a fattura con un massimo di 1.000 euro a trimestre. Ottenuta la sanzione ‘base’ si potranno poi applicare le riduzioni previste in materia di ravvedimento, che variano in base al momento in cui il ravvedimento viene effettivamente effettuato (Fonte normativa art. 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, D.Lgs. n. 472/1997).
In pratica: conteggio delle fatture errate e/o omesse, moltiplicato due euro, sarà la sanzione piena che verrà irrogata in caso di mancato ravvedimento (con un massimo di mille euro al trimestre).
Per il ravvedimento, a seconda del momento di effettuazione, la sanzione piena potrà essere ridotta, come segue:
Per le ulteriori possibilità di ravvedimento, precisa la Risoluzione 104/E che il riferimento al ‘termine della dichiarazione relativa all’anno in cui si è commessa la violazione’ deve essere effettuato non in base al termine di trasmissione dati delle fatture, bensì con riferimento alla Dichiarazione IVA annuale. Quanto sopra vale per le riduzioni che vanno da 1/8 ad 1/5, come da dettagli a seguire:
I riferimenti temporali con le relative sanzioni per la trasmissione in scadenza al 28 settembre 2017, ipotizzando che la trasmissione dei dati corretti ed il ravvedimento siano contestuali, sono pertanto:
Resta ferma la possibilità di ravvedere (ovvero versare la sanzione), anche dopo che la correzione sia avvenuta restando nei quindici giorni. In questo caso vale la tabella di marcia sovra esposta, ma è possibile cumulare alle diverse riduzioni (che vanno da 1/9 ad un 1/5), l’ulteriore agevolazione della riduzione al 50%.
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