+39 035 321724
info@bgitaliasrl.it
flagIngleseflagSpagnolo
flagItaliano
Twitter
LinkedIn
B&G Italia srl
  • Home
  • Identità
  • Servizi
    • Contabilità e bilanci
    • Commercio Internazionale
    • Consulenza amministrativa e commerciale
    • Consulenza Fiscale
    • Consulenza aziendale, societaria e commerciale
    • Consulenza legale
    • Internazionalizzazione delle imprese
      • Articoli di Silvana
      • Progetti conclusi
  • Opportunità d’affari
    • Agroalimentare
    • Design
    • Metalmeccanica
  • Economia & società
  • News 24
  • Contatti

Nuovo spesometro: come rimediare dopo il 28 settembre

20 Settembre 2017silvanaNews

La tabella di marcia del ravvedimento operoso

proroga scadenza
Il nuovo spesometro mette alla prova operatori ed aziende con i primi invii. C’è tempo fino al 28 settembre per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre, ma tale termine, da più parti, pare non essere sufficiente.

Problemi di carattere informatico (quali la necessità di ricodificare tutta una serie di operazioni quanto al campo “Natura” che indica la motivazione per la quale l’IVA non è esposta in fattura), anagrafiche incomplete o che si rivelano errate al controllo post spedizione, il prendere familiarità con la nuova comunicazione. Sono questi tutti problemi che angustiano i destinatari del provvedimento e che rendono altamente probabile che si verifichi la necessità di rimediare a qualche errore o omissione a scadenza decorsa.

Vediamo dunque quali sono le sanzioni previste. Il sistema sanzionatorio di Dati Fatture si distingue per una caratteristica, ovvero quella di prevedere un importo fisso per ciascuna fattura della quale si sia omessa la trasmissione o comunque per la quale la trasmissione non sia avvenuta correttamente. Non si applica il cumulo giuridico, pertanto se il medesimo errore si ripete per ‘enne’ fatture, ciascuna di esse sarà singolarmente sanzionata (ad esempio, se si codifica erroneamente 20 fatture di acquisto ricevute da contribuente forfettario indicando il codice N1 – escluso in luogo del corretto codice N2 da utilizzarsi in questi casi, pur essendo un errore che si ripete, saranno tutte e venti le fatture sanzionabili). Ogni fattura sconterà una sanzione fissa, pari a 2 euro. Fortunatamente è stato previsto un tetto, pari a 1.000 euro a trimestre (Riferimento normativo art. 11, D.Lgs. n. 471/1997 comma 2 bis).

Prevista altresì una consistente riduzione delle sanzioni, pari al 50%, se il contribuente provvede a correggere l’errore o sanare l’omissione entro 15 giorni dalla scadenza. Nel caso di dati inviati, acquisiti dal sistema (quindi senza che sia intervenuto uno scarto del file) e poi verificatesi errati, prima di tutto occorrerà effettuare una trasmissione di richiesta di annullamento dei dati trasmessi errati. Una volta ottenuta ricezione dell’avvenuto annullamento i dati corretti potranno essere trasmessi (attenzione, solo questi, non bisogna rinviare tutto lo spesometro). In caso di omissione, invece, basterà inviare i dati “dimenticati”, ricordando che, anche prima della scadenza, gli invii si ‘accodano’. Pertanto, per esempio, se si effettua un invio con cento fatture e questo viene acquisito (esito = file validato) e poi ci si renda conto di averne dimenticate altre tre, saranno solo queste altre tre a dover essere inviate, e questo indipendentemente da fatto che questo invio venga fatto entro la scadenza del 28 settembre, o dopo. In sostanza gli invii non sono mai sostitutivi del file originale, a meno che non sia intervenuto uno scarto, ma anche in questo caso non si tratta di una sostituzione, visto che il file originale scartato dal sistema è come non fosse mai esistito.

Tornando alle sanzioni, decorso il termine ed anche gli ulteriori quindici giorni di ‘bonus’ entro i quali si può porre rimedio versando sanzioni ridotte alla metà, resta ancora la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, come ampliamente documentato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 104/E, ma solo se non sono stati già notificati atti di accertamento.

Per il conteggio delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento occorre prendere quale riferimento la sanzione base, come si è detto pari a 2 euro a fattura con un massimo di 1.000 euro a trimestre. Ottenuta la sanzione ‘base’ si potranno poi applicare le riduzioni previste in materia di ravvedimento, che variano in base al momento in cui il ravvedimento viene effettivamente effettuato (Fonte normativa art. 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, D.Lgs. n. 472/1997).

In pratica: conteggio delle fatture errate e/o omesse, moltiplicato due euro, sarà la sanzione piena che verrà irrogata in caso di mancato ravvedimento (con un massimo di mille euro al trimestre).
Per il ravvedimento, a seconda del momento di effettuazione, la sanzione piena potrà essere ridotta, come segue:

  • Entro 90 giorni dalla violazione – sanzione dovuta 1/9 del minimo – Per la decorrenza dei 90 giorni occorre tenere in considerazione, solo in questo caso, il termine di trasmissione dati, quindi per il primo semestre 2017 la data di riferimento è il 28 settembre.

Per le ulteriori possibilità di ravvedimento, precisa la Risoluzione 104/E che il riferimento al ‘termine della dichiarazione relativa all’anno in cui si è commessa la violazione’ deve essere effettuato non in base al termine di trasmissione dati delle fatture, bensì con riferimento alla Dichiarazione IVA annuale. Quanto sopra vale per le riduzioni che vanno da 1/8 ad 1/5, come da dettagli a seguire:

  • Entro il termine della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è commessa la violazione – 1/8 del minimo;
  • Entro il termine della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione – 1/7 del minimo;
  • Oltre il termine della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione – 1/6 del minimo;
  • Dopo la constatazione della violazione nel PVC – 1/5 del minimo.

I riferimenti temporali con le relative sanzioni per la trasmissione in scadenza al 28 settembre 2017, ipotizzando che la trasmissione dei dati corretti ed il ravvedimento siano contestuali, sono pertanto:

  • Entro 15 giorni: 13 ottobre la sanzione ridotta al 50% ed ulteriormente ridotta ad 1/9;
  • Oltre 15 giorni ma entro 90 giorni: 27 dicembre la sanzione viene ridotta ad 1/9;
  • Entro il termine della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è commessa la violazione: 30 aprile 2018 la sanzione viene ridotta ad 1/8;
  • Entro il termine della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione: 30 aprile 2019 la sanzione viene ridotta ad 1/7;
  • Oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione: oltre il 30 aprile 2019, in assenza di PVC e fino ad intervenuta prescrizione 31 dicembre 2023, la sanzione viene ridotta ad 1/6 del minimo.
  • Dopo la constatazione della violazione nel PVC la sanzione viene ridotta ad 1/5 del minimo.

Resta ferma la possibilità di ravvedere (ovvero versare la sanzione), anche dopo che la correzione sia avvenuta restando nei quindici giorni. In questo caso vale la tabella di marcia sovra esposta, ma è possibile cumulare alle diverse riduzioni (che vanno da 1/9 ad un 1/5), l’ulteriore agevolazione della riduzione al 50%.

Autore: SANDRA PENNACINI. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti. 

wordpress theme by initheme.com

Condividi:

  • Stampa
  • LinkedIn
  • Skype
  • Twitter
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

Visualizza Profilo Completo →

B&G Italia S.r.l. - PI 03323770168 Copyright 2016 | Privacy Policy |