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Nuovo redditometro: quando scatta l’accertamento

28 Ottobre 2014silvanaNews
I principi su cui si basa la rettifica sintetica sono:
• il superamento dell’analiticità dell’accertamento e dei criteri che informano la rettifica dei redditi che si determinano sulla base delle scritture contabili;
• l’utilizzo di elementi e circostanze di fatto certi per determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente nell’ipotesi in cui il reddito netto complessivo accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato per due anni consecutivi;
• nella suddivisione della capacità di spesa del contribuente su un certo periodo. Infatti, il maggiore reddito può essere determinato, in modo induttivo, anche sulla base di particolari elementi di capacità contributiva che possono consentire la notifica di un avviso di accertamento quando il reddito dichiarato non risulta essere congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Particolare rilevanza assume la spesa per incrementi patrimoniali, che si supponga essere sostenuta, salvo prova contraria con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Le modifiche alla disciplina – L’articolo 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico, caratterizzata da significative innovazioni di carattere procedurale, che garantiscono più attuali modalità di riscontro della sperequazione tra la capacità di spesa dimostrata dai contribuenti e il reddito dichiarato e, conseguentemente, una maggiore incisività dell’azione di controllo.
Le novità introdotte:
– valorizzano il vasto patrimonio informativo disponibile nell’Anagrafe Tributaria (arricchito tra l’altro, recentemente, dai dati provenienti dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle operazioni rilevanti ai fini dell’I.V.A. effettuate nei confronti del consumatore finale);
– tengono conto, di un utilizzo, sempre più approfondito ed integrato delle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, provenienti, oltre che dai dati in possesso dell’Amministrazione in ragione degli obblighi dei contribuenti (ad esempio, di registrazione degli atti, di dichiarazione), dai soggetti esterni tenuti per legge a comunicare elementi utili ai fini del controllo;
– prevedono che le nuove disposizioni si applichino con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti, superando il previgente impianto normativo, che rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti.
Il punto di partenza da dove muoversi per comprendere la nuova disciplina è capire quando scatta l’accertamento.

Lo scostamento
– Il comma 6 dell’articolo 38 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che: “la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che l’imponibile complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”. Nella sostanza, il riferimento normativo citato impone il confronto fra il reddito dichiarato e quello rideterminato sinteticamente dall’ufficio; qualora lo scostamento fra le due grandezze considerate superi il 20%, l’amministrazione finanziaria è legittimata a procedere con l’accertamento.

La domanda che ci si pone ora, con riferimento allo strumento di seconda generazione, è se lo scostamento di un quinto vada calcolato sul reddito determinabile sinteticamente (accertato dall’ufficio), oppure su quello dichiarato. La risposta è stata data dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 25/E/2012 nella quale è stato affermato che: “lo scostamento va determinato sul reddito dichiarato dal contribuente e non su quello accertato”. Tale presa di posizione però presenta dei punti di criticità. A evidenziare l’incongruenza ci ha pensato anche la Circolare 31 ottobre 1993 con la quale il SECIT (Servizio centrale degli ispettori tributari) ha voluto fornire alcune indicazioni in merito alle metodologie di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche.
La relazione ha infatti evidenziato alcune questioni inerenti all’utilizzo del vecchio redditometro e degli indici di capacità contributiva. Precisamente, tra i diversi punti sollevati figurava anche il fatto che: “la comparazione avviene tra due misure differenti, ovvero tra reddito sintetico (imponibile lordo) e reddito dichiarato (imponibile netto)”.
Viene così eliminata quella discrasia che portava a considerare ai fini del confronto un reddito lordo (quello determinato sinteticamente dall’ufficio) con un reddito al netto degli oneri deducibili (quello dichiarato dal contribuente). Con la nuova versione, anche il reddito complessivo dichiarato deve essere considerato al lordo degli oneri deducibili.
Inoltre diversamente da quanto affermato dal previgente comma 7, il nuovo comma 8 dell’art. 38 D.P.R. 600/73 dispone che è possibile:

  • dedurre gli oneri previsti dall’art. 10, TUIR, dal reddito complessivo determinato sinteticamente;
  • usufruire delle detrazioni previste per legge, dall’imposta lorda, relativamente agli oneri sostenuti.

Si tiene presente inoltre che l’ufficio è legittimato all’accertamento sintetico, anche se lo scostamento sussiste per un solo periodo d’imposta.

Autore: Redazione Fiscal Focus

http://www.fiscal-focus.info/fisco/nuovo-redditometro-quando-scatta-l-accertamento,3,24344

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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