Le modifiche alla disciplina – L’articolo 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico, caratterizzata da significative innovazioni di carattere procedurale, che garantiscono più attuali modalità di riscontro della sperequazione tra la capacità di spesa dimostrata dai contribuenti e il reddito dichiarato e, conseguentemente, una maggiore incisività dell’azione di controllo.
Le novità introdotte:
– valorizzano il vasto patrimonio informativo disponibile nell’Anagrafe Tributaria (arricchito tra l’altro, recentemente, dai dati provenienti dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle operazioni rilevanti ai fini dell’I.V.A. effettuate nei confronti del consumatore finale);
– tengono conto, di un utilizzo, sempre più approfondito ed integrato delle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, provenienti, oltre che dai dati in possesso dell’Amministrazione in ragione degli obblighi dei contribuenti (ad esempio, di registrazione degli atti, di dichiarazione), dai soggetti esterni tenuti per legge a comunicare elementi utili ai fini del controllo;
– prevedono che le nuove disposizioni si applichino con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati per il 2009 e seguenti, superando il previgente impianto normativo, che rimane in vigore per i controlli relativi ai periodi d’imposta precedenti.
Il punto di partenza da dove muoversi per comprendere la nuova disciplina è capire quando scatta l’accertamento.
Lo scostamento – Il comma 6 dell’articolo 38 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che: “la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che l’imponibile complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”. Nella sostanza, il riferimento normativo citato impone il confronto fra il reddito dichiarato e quello rideterminato sinteticamente dall’ufficio; qualora lo scostamento fra le due grandezze considerate superi il 20%, l’amministrazione finanziaria è legittimata a procedere con l’accertamento.
La domanda che ci si pone ora, con riferimento allo strumento di seconda generazione, è se lo scostamento di un quinto vada calcolato sul reddito determinabile sinteticamente (accertato dall’ufficio), oppure su quello dichiarato. La risposta è stata data dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 25/E/2012 nella quale è stato affermato che: “lo scostamento va determinato sul reddito dichiarato dal contribuente e non su quello accertato”. Tale presa di posizione però presenta dei punti di criticità. A evidenziare l’incongruenza ci ha pensato anche la Circolare 31 ottobre 1993 con la quale il SECIT (Servizio centrale degli ispettori tributari) ha voluto fornire alcune indicazioni in merito alle metodologie di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche.
La relazione ha infatti evidenziato alcune questioni inerenti all’utilizzo del vecchio redditometro e degli indici di capacità contributiva. Precisamente, tra i diversi punti sollevati figurava anche il fatto che: “la comparazione avviene tra due misure differenti, ovvero tra reddito sintetico (imponibile lordo) e reddito dichiarato (imponibile netto)”.
Viene così eliminata quella discrasia che portava a considerare ai fini del confronto un reddito lordo (quello determinato sinteticamente dall’ufficio) con un reddito al netto degli oneri deducibili (quello dichiarato dal contribuente). Con la nuova versione, anche il reddito complessivo dichiarato deve essere considerato al lordo degli oneri deducibili.
Inoltre diversamente da quanto affermato dal previgente comma 7, il nuovo comma 8 dell’art. 38 D.P.R. 600/73 dispone che è possibile:
Si tiene presente inoltre che l’ufficio è legittimato all’accertamento sintetico, anche se lo scostamento sussiste per un solo periodo d’imposta.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/nuovo-redditometro-quando-scatta-l-accertamento,3,24344
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