Agenzia delle Entrate – Sulla specifica questione l’Agenzia delle Entrate si è espressa con un chiarimento confluito nella C.M. 15 febbraio 2013, n. 1/E esprimendosi per la non retroattività del sistema in quanto, si dice, in questo senso si pronuncia espressamente la norma, affermando in particolare che “la disposizione introdotta dall’art. 22, D.L. 78/2010, alla quale il D.M. 24 dicembre 2012 dà piena attuazione, prevede espressamente che le modifiche all’art. 38, co. 4, 5, 6, 7 e 8, D.P.R. 600/1973 hanno (…) effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del (…) decreto”, ossia per gli accertamenti relativi ai redditi dell’anno 2009 e seguenti”.
Ctp Reggio Emilia – La prima giurisprudenza di merito che ha avuto modo di pronunciarsi sul tema ha assunto, invece, una posizione diametralmente opposta. Nella sentenza della Ctp di Reggio Emilia n. 74/2013, si dà evidenzia che il nuovo redditometro, ex D.L. 78/2010, dovrebbe essere correttamente qualificato come “revisione” piuttosto che “aggiornamento” del precedente meccanismo di accertamento sintetico e che l’intervento legislativo andrebbe ricondotto a norma di natura “procedimentale” in luogo di “sostanziale”, con la conseguenza che “il contribuente può sostenere l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009”.
Ctp Rimini – Anche la Ctp di Rimini, con la sentenza n. 41/2/13, ritiene che, in ragione di una maggiore affidabilità espressa dagli strumenti automatici innovati, essi possano essere ben utilizzati anche per il passato a vantaggio del contribuente. In particolare secondo i giudici di merito “(…) in considerazione del fatto che ci sono ancora molti accertamenti fondati sui calcoli relativi ai periodi di imposta 2006, 2007, 2008, il contribuente, una volta disponibile il software della nuova metodologia, potrebbe ben far valere queste circostanze dimostrando la scarsa precisione delle precedenti elaborazioni a base della rettifica. Vi è poi un’ulteriore considerazione: varie volte la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ‘indiscutibili’ i parametri utilizzati dagli uffici. Ora è abbastanza evidente, invece, che questi parametri dovevano forse essere oggetto di maggiore riflessione e approfondimento prima di decretarne la loro intangibilità. Appare dunque giusto richiedere all’ufficio l’applicazione del nuovo strumento”.
Accertamento standardizzato – L’orientamento comune delle citate pronunce, quindi, è quello di ricondurre il redditometro, sul piano pratico, al genere degli accertamenti standardizzati, per i quali, come noto, vale la regola che la forma più evoluta dello strumento, ove più favorevole al contribuente, debba prevalere sul precedente.
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