Il Bonus investimenti – L’agevolazione fiscale sugli investimenti di cui al D.L. n. 91/2014 assume la forma di un credito di imposta di importo pari al 15% della differenza tra:
– investimenti in beni strumentali realizzati nel “periodo agevolato”, ossia nel periodo che decorre dalla data di entrate in vigore del Decreto Competitività (25 giugno 2014) e termina il 30 giugno 2015;
– media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti al “periodo agevolato” (con facoltà di escludere il periodo di imposta con maggiori investimenti).
Le società che si costituiscono dopo il 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015 possono accedere al bonus, calcolando il credito di imposta su tutto l’importo degli investimenti realizzati nel periodo agevolato. Il costo netto dell’investimento sarà pari all’85% del prezzo pagato. Infatti nella totale assenza di un “periodo precedente” a cui fare riferimento, il credito di imposta è pari al 15% dell’intero valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato.
Ace potenziata – L’incentivo agli investimenti in macchinari può sommarsi all’agevolazione Ace per la ricapitalizzazione delle imprese.
L’agevolazione, introdotta dall’art. 1 del D.L. 201/11, consente di ridurre l’imponibile fiscale delle aziende in misura pari al rendimento nozionale del nuovo capitale apportato all’impresa stessa. Tale rendimento è parametrato per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 rispettivamente al 4%, 4,5% e al 4,75%.
L’art. 19, co. 1, lett. b), del D.L. 91/2014, poi, ha modificato il comma 4 dell’art, 1 del D.L. n. 201/2011, prevedendo per la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato, in alternativa al riporto nuovo, la possibilità di fruire di un credito d’imposta applicando la suddetta eccedenza le aliquote di cui agli artt. 11 e 77 del TUIR (ossia le aliquote previste per l’IRPEF e per l’IRES). Nella determinazione, quindi, del credito d’imposta, i soggetti IRES dovranno applicare l’aliquota del 27,5% all’importo dell’eccedenza per la quale rinunciano al riporto a nuovo, optando per il regime del credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzabile in diminuzione dell’IRAP dovuta in ciascun esercizio e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Tale facoltà può essere esercitata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, ossia con la presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015).
Resta ferma la possibilità, ove la deduzione spettante sia maggiore del reddito imponibile, di computare l’eccedenza in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi (Cfr. art.1, comma 4, D.L. 201/2011 e art.3, comma 3, del D.M. 14 marzo 2012).
Le società neo costituite possono usufruire dell’agevolazione Ace applicando le percentuali di legge all’intero capitale sociale versato in denaro e ai versamenti in conto capitale effettuati dalla costituzione. Per l’esercizio di versamento, occorre il ragguaglio temporale.
Nuova Sabatini – Le Pmi, comprese quelle costituite nei mesi predetti, possono inoltre accedere ai finanziamenti agevolati della Nuova Sabatini prevista dal D.L. 69/2013 e dal D.M. 27 novembre 2013. La norma prevede l’accesso semplificato a un contributo in conto interessi e al fondo di garanzia.
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