Il diniego all’interpello disapplicativo in materia di società “non operative” è atto impugnabile in CTP.
È quanto ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale di Lecce con la sentenza n. 1082/24/15 (depositata il 14 maggio). Il Collegio salentino di secondo grado ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una controversia concernente il provvedimento di rigetto dell’istanza d’interpello ai sensi e per gli effetti dell’art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/73; istanza presentata nell’interesse di una Srl allo scopo di ottenere la disapplicazione della normativa sulle società “non operative”.
La CTR di Lecce – così come il collegio di primo grado – ha disatteso l’eccezione dell’ufficio circa l’inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente società.
Quanto all’impugnazione immediata del diniego espresso dal direttore generale dell’Agenzia delle Entrate (che nella specie aveva rilevato l’improcedibilità dell’istanza), i giudici regionali si appellano a quanto statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 863/2011.
Per la S.C., il provvedimento di diniego di disapplicazione di una legge antielusiva “è un atto definito in sede amministrativa e ricettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un’ipotesi di diniego di agevolazione e come tale impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. H) del D.Lgs. 31/12/92 n. 546”.
Dunque, la natura tassativa dell’elencazione di cui all’art. 19 citato non comporta che l’impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati sia in ogni caso da ritenersi inammissibile. Ciò, precisa la CTR, “in quanto sorge in capo al contribuente già al momento della notizia l’interesse ex art. 10 cpc a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, a invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva”.
La Cassazione ha pure chiarito che la mancata impugnazione del diniego nei termini di legge rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo all’istante.
Insomma, l’Ufficio finanziario ha incassato una doppia sconfitta: la declaratoria di nullità dell’atto impugnato pronunciata dalla CTP di Lecce ha trovato conferma in esito al giudizio d’appello.
La CTR pugliese ha ravvisato giusti motivi per compensare le spese.
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