I rilievi statistici mostrano come con sempre maggiore frequenza le imprese nazionali acquisiscano la disponibilità dei mezzi di trasporto necessari al proprio funzionamento attraverso il ricorso a nuove formule, diverse rispetto all’acquisto, che permettono maggiori certezze con riguardo ai costi di gestione del parco auto, evitando, nel contempo, ingenti ed immediati investimenti nell’acquisto di autoveicoli.
Oltre all’ormai tradizionale leasing, cui si è affiancata la variabile del full leasing, fra le alternative più interessanti ed in grande espansione si registra il noleggio a lungo termine, il quale garantisce, specialmente se full service, una pianificazione anticipata delle spese di gestione del comparto auto che sono suddivise nei canoni di locazione.
Il contratto di noleggio presenta indubbi vantaggi in termini di flessibilità e comodità di gestione del parco auto aziendali. Infatti, le imprese che concedono l’auto a noleggio prevedono il cosiddetto “full service”, ossia l’addebito di un canone periodico comprensivo di tutti gli oneri relativi al mezzo (manutenzioni, tagliandi, cambio pneumatici, assicurazione, bollo, eccetera), con la conseguenza che l’impresa non deve più “preoccuparsi” della gestione del mezzo aziendale, il che comporta nel contempo anche un’ottimizzazione dei costi amministrativi.
Tra i vantaggi di natura aziendale che possono essere associati a tale tipologia contrattuale si evidenzia la possibilità di risparmiare sui costi amministrativi, quali quelli connessi, ad esempio, alle pratiche per incidenti stradali. Nel contempo si ottiene un maggiore flusso di informazioni dettagliate sull’utilizzo dell’automezzo, utili per il controllo di gestione ed il budget.
Al contrario, dal punto di vista fiscale il contratto di noleggio non presenta alcun vantaggio. Ricordiamo infatti che per il noleggio l’art. 164 del TUIR prevede una soglia fiscale di 3.615,20 euro annua dell’ammontare dei costi, oltre all’aliquota fiscale del 20 per cento. Conseguentemente, in caso di noleggio di un autoveicolo per l’intero anno, il costo massimo deducibile diventa 3.615,20 X 20% = 723,04.
Qualora l’acquisizione avvenga mediante contratto di leasing, tale tetto di deducibilità aumenta. Ricordiamo infatti che per il leasing l’articolo 102, comma 7 del TUIR prevede che la deduzione dei canoni di locazione finanziaria relativi ai veicoli di cui alla lettera b), comma 1, articolo 164 del TUIR, tra cui le autovetture soggette alla deducibilità parziale del 20%, sia ammessa per un lasso di tempo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal decreto 31 dicembre 1988, ossia 4 anni, essendo il relativo coefficiente pari al 25 per cento. Inoltre non si deve tener conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo delle autovetture eccedenti la soglia di 18.075,99 euro, ovvero lo stesso tetto fiscale fissato per l’acquisto in proprietà. Il tetto di deducibilità diventa quindi 903,80 euro dato dal 20% di 18.075,99/4: tale tetto risulta più elevato di quello previsto per il noleggio auto che, come abbiamo visto sopra, è pari a 723,04 euro. Stessa situazione per l’acquisto dell’autovettura dove l’ammortamento in quattro anni del costo massimo di 18.075,99 euro porta ad un tetto di deducibilità annuale sempre di 903,80 euro (18.075,99/4 X 20%).
Risulta quindi evidente che l’acquisto/leasing di un’autovettura porta ad un risparmio fiscale più elevato della sua acquisizione tramite noleggio.
Come indicato precedentemente nel contratto di noleggio dell’auto è necessario fare una distinzione tra noleggio a breve termine e noleggio a lungo termine (“full service”).
Come ben precisato dalla Circolare ministeriale 10 febbraio 1998, n. 48/E, i contratti definiti “full service” sono dei “contratti misti nei quali la causa economica prevalente è rappresentata dalla locazione del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a seguito della stipula. Tali accordi contrattuali prevedono, infatti, oltre la locazione, la fornitura di una serie di servizi che vengono prestati con riferimento alla gestione del veicolo locato.”
In merito al trattamento fiscale dei contratti in commento, la C.M. n. 48/E del 10 febbraio 1998 ha fornito alcune precisazioni. In particolare, è stato precisato che il limite stabilito dal legislatore (pari a euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan; euro 774,69 per i motocicli; euro 413,17 per i ciclomotori) nelle ipotesi di stipula di contratti di noleggio full service sia considerato al netto dei costi riferibili alle predette prestazioni accessorie. Occorre, dunque, che sia specificata la parte del costo relativa ai servizi accessori e, qualora tale suddivisione non sia stata operata, l’intero importo corrisposto viene preso in considerazione per il raffronto con il limite posto dalla norma fiscale.
Al contrario se le spese relative ai servizi accessori sono siano distintamente indicate, seguono la regola della deducibilità del costo al 20%, senza alcun limite di spesa.
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