Il Collegio partenopeo di secondo grado ha ritenuto non ostativo alla fruizione del beneficio il raggiungimento del venticinquesimo anno di età durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, anche perché, nel caso specifico, il credito d’imposta era stato utilizzato solo dopo la maturazione del requisito di legge.
Il quesito di diritto. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione Finanziaria ha chiesto alla Suprema Corte di dire se, nel caso di un dipendente assunto prima del compimento del venticinquesimo anno d’età, siano applicabili i benefici di cui alla L. 388/2000, pur se con decorrenza dall’anno in cui è raggiunta l’età stabilita dalla norma, o invece il beneficio spetti nella sola ipotesi in cui il dipendente all’atto dell’assunzione abbia superato la citata soglia d’età.
Il responso della S.C. Investita dell’esame della controversia, la Sezione Tributaria del Palazzaccio ha osservato che “l’art. 7, comma 5, della legge 27 dicembre 2000, n. 388, dispone che il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che: a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni. La formulazione della norma non pone problemi d’interpretazione, univocamente evidenziando che requisito per il godimento dell’agevolazione è che il neoassunto abbia compiuto il venticinquesimo anno di età al momento dell’assunzione”.
La norma, precisano gli Ermellini, mira a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato non di qualsiasi soggetto, bensì di persone che si trovino in determinate condizioni di “svantaggio”, richiedendosi anche, infatti, che il neoassunto non abbia svolto attività lavorativa a tempo indeterminato da almeno due anni o sia portatore di handicap: “in tale finalità, quindi, si inquadra la previsione, certamente non irragionevole – dice la Corte -, che l’assunto abbia anche raggiunto un’età non più giovanissima”.
Respinto il ricorso del contribuente. Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto di poter decidere la causa nel merito, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Spese del giudizio compensate.
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