La compilazione del quadro RC – L’indicazione nel rigo RC4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria perché consente la corretta determinazione del Bonus IRPEF da indicare al rigo RC14 dello stesso quadro. Gli interessati possono riscontrare di aver percepito somme a tale titolo dalla Certificazione Unica 2017 consegnata dall’azienda, in tal caso, infatti, risulterà compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 576.
Se nella Certificazione Unica 2017 risultano compilati anche i punti da 577 a 582 occorre compilare un secondo rigo RC4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro RC.
Ai fini della compilazione del quadro RC occorrerà riportare il codice indicato nel punto 571 (o 577) della Certificazione Unica 2017 nella colonna 1 ossia:
Le retribuzioni premiali non superiori a 2.000 euro scontano una tassazione agevolata che consiste in un’imposta sostitutiva del 10% delle somme percepite, che viene versata, generalmente, dal sostituto d’imposta. Qualora l’azienda coinvolge i lavoratori nell’organizzazione del lavoro l’agevolazione si applica per le retribuzioni premiali fino a 2.500 euro. Le somme che scontano l’imposta sostitutiva vanno riportate in Colonna 3 corrispondente all’importo risultante dal punto 572 (o 578) del modello di Certificazione Unica 2017; le somme assoggettate a ritenute d’imposta sostitutiva devono, invece, essere indicate nella colonna 4 ossia corrispondente all’importo risultante dal punto 574 (o 580) del modello di Certificazione Unica 2017.
Le retribuzioni premiali percepite sotto forma di benefit, se previste dal contratto, non sono assoggettate ad alcuna imposizione entro i limiti del premio agevolabile. Per benefit s’intendono: le prestazioni, le opere, i servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale. In tal caso occorrerà indicare detto importo – risultante dal punto 573 (o 579) del modello di Certificazione Unica 2017 – nella colonna 5.
Se l’aliquota applicata dal sostituto d’imposta è meno vantaggiosa – Il contribuente che ritiene meno vantaggiosa l’aliquota applicata dal sostituto d’imposta può chiedere che la stessa venga modificata con l’aliquota ordinaria. Occorre fare attenzione alle ipotesi in cui il lavoratore abbia ricevuto più di una Certificazione Unica nell’ambito delle quali, se considerate singolarmente il suddetto tetto dei 2.000 euro (ovvero 2.500 euro) non è superato ma che se conguagliati si superano i limiti previsti per fruire dell’agevolazione.
In particolare, si può verificare che:
Nell’eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il limite fino a 2.500 euro può essere applicato solo se l’importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, e 576 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 578, 579, e 582 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 577) è di ammontare superiore ai 2.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2.
In caso contrario si applica sempre il limite dei 2.000 euro.
Al fine di consentire al contribuente di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.
Esempio, il lavoratore nell’anno 2015 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 50.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.
wordpress theme by initheme.com