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Modello IVA TR: entro il 31.10 l’ultimo TR per il 2017

10 Ottobre 2017silvanaNews

iva

Premessa – Il 31 ottobre, oltre a rappresentare il termine entro cui inviare al fisco le dichiarazioni fiscali aventi ad oggetto l’anno d’imposta 2016 (Modello Redditi PF/2017, Modello Redditi SP/2017, ecc.) è anche l’ultimo giorno utile per presentare il Modello IVA TR con il quale è possibile chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA infrannuale riferito al 3° trimestre di quest’anno. Tuttavia, mentre per le dichiarazioni fiscali il suddetto termine è frutto della proroga stabilita dal legislatore con il D.P.C.M. 26 luglio 2017 (il termine ordinario era fissato come sempre al 30/09, che sarebbe poi slittato al 2/10 poiché il 30 settembre cadeva di sabato), per l’istanza TR la scadenza del 31 di questo mese rappresenta quella ordinaria. Infatti, il modello va presentato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Quindi, per il 2017 le scadenze sono le seguenti:

  • I° trimestre – 30 aprile (slittato al 2 maggio poiché il 30 era domenica ed il 1° maggio festivo);
  • II° trimestre – 31 luglio;
  • III° trimestre- 31 ottobre.

E’ escluso l’ultimo trimestre, poiché la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione va fatta direttamente nella dichiarazione IVA annuale (Modello IVA/2018) al quadro VX.

Chi può presentarlo – Possono presentare il modello in commento i seguenti soggetti IVA:

  • contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni (l’aliquota media delle operazioni attive deve essere inferiore a quella degli acquisti);
  • contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Ad ogni modo il legislatore stabilisce anche che l’istanza può essere presentata solo se il soggetto IVA ha realizzato, nel trimestre di riferimento, un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro. A tal proposito occorre tener presente che oggetto della richiesta di rimborso o dell’utilizzo in compensazione può essere solo l’eccedenza risultante dalla liquidazione IVA del trimestre di riferimento, senza la possibilità di riportare il credito proveniente da trimestri precedenti. Si consideri, ad esempio, il caso di una s.r.l. che, con riferimento al III° trimestre 2017, presenta una situazione di questo tipo:

  • IVA a credito proveniente da II° trimestre = 6.000 euro;
  • IVA acquisti (credito) = 5.000 euro;
  • IVA vendite (debito) = 3.000 euro;
  • IVA a credito III° trimestre = (6.000 + 5.000) – 3.000 = 8.000 euro.

In una situazione di questo tipo, dunque, ai fini della presentazione del Modello IVA TR per il III° trimestre, deve essere presa in considerazione solo l’IVA acquisti riferita al III° trimestre (ossia 5.000 euro), escludendo l’IVA a credito proveniente dal II° trimestre (ossia 6.000 euro). Dunque:

  • (5.000 – 3.000) = 2.000 euro.

Poiché l’eccedenza IVA detraibile riferita al III° trimestre è inferiore a 2.582,28, la società non può presentare il Modello IVA TR entro il 31 ottobre 2017.

Le regole – Per i Modelli IVA TR presentati a decorrere dal II trimestre 2017, occorre tener presente la nuova soglia dei 5.000 euro al di sopra della quale se si intende utilizzare il credito in compensazione vi è obbligo di apporre all’istanza il visto di conformità (art. 3, comma 2, del Dl 50/2017). In alternativa, per i contribuenti soggetti al controllo contabile, è ammessa in luogo del visto, la sottoscrizione della dichiarazione (o dell’istanza) da parte dell’organo di controllo.

Se il soggetto passivo IVA chiede il credito infrannuale in compensazione, ai fini dell’utilizzo occorre tener presente che (a decorrere sempre dal Modello IVA TR presentato dal II° trimestre in poi), fino a 5.000 euro, il credito può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del Modello; oltre i 5.000 euro il credito può essere utilizzato in compensazione dal 10° giorno successivo alla presentazione del Modello TR. La soglia dei 5.000 euro (sia per la necessità del visto di conformità sia per le regole di utilizzo in compensazione di cui sopra) va verificata con riferimento alla somma dei crediti riferiti a tutti i trimestri (dell’anno) per i quali è stato chiesto l’utilizzo in compensazione. Pertanto, se ad esempio, con riferimento al I° trimestre 2017, è stato chiesto in compensazione, con Modello TR, il credito di 3.000 euro e con riferimento al II° trimestre è stato chiesto l’utilizzo in compensazione, con Modello TR, un credito di 1.000 euro, ed ora con riferimento al III° trimestre si chiede in compensazione il credito di 2.500, ci sarà necessità del visto di conformità (sul Modello IVA TR del III° trimestre) poiché sommando ai 3.000 euro del I° trimestre ed ai 1.000 euro del II° trimestre i 2.500 euro del III° trimestre si supera la soglia dei 5.000 euro.

Se il soggetto non vuole chiedere la compensazione, è possibile chiedere il rimborso ed al riguardo occorre considerare che:

  • fino a 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
  • oltre i 30.000 euro c’è la possibilità di ottenere i rimborsi senza prestazione della garanzia, ma presentando l’istanza (Modello TR) munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. Tala dichiarazione sostitutiva è resa all’interno dello stesso Modello IVA TR alla sezione 2 del quadro TD, dove occorrerà barrare le caselle presenti e apporre la relativa sottoscrizione.

Tuttavia, sussiste obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:

  • da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
  • da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
  • da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

La garanzia può essere rappresentata, ad esempio: dalla fideiussione rilasciata da una banca; dalla fideiussione rilasciata da un’impresa commerciale che offre adeguate garanzie di solvibilità; da una polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione; dalla cauzione in titoli di Stato o dallo stesso garantiti.

Anche per il rimborso, la soglia dei 30.000 euro va verificata con riferimento alla somma dei crediti chiesti a rimborso per tutto il periodo d’imposta.

Modalità di presentazione e utilizzo del credito in compensazione – Il modello deve essere presentato telematicamente (software gratuito disponibile al seguente link) direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Nel caso in cui si chiede l’utilizzo in compensazione del credito, con riferimento al III° trimestre, il codice tributo da utilizzare nel Modello F24 è 6038. Per il I° e II° trimestre, invece, il codice tributo è rispettivamente 6036 e 6037.

Autore: PASQUALE PIRONE. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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