E’ escluso l’ultimo trimestre, poiché la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione va fatta direttamente nella dichiarazione IVA annuale (Modello IVA/2018) al quadro VX.
Chi può presentarlo – Possono presentare il modello in commento i seguenti soggetti IVA:
Ad ogni modo il legislatore stabilisce anche che l’istanza può essere presentata solo se il soggetto IVA ha realizzato, nel trimestre di riferimento, un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro. A tal proposito occorre tener presente che oggetto della richiesta di rimborso o dell’utilizzo in compensazione può essere solo l’eccedenza risultante dalla liquidazione IVA del trimestre di riferimento, senza la possibilità di riportare il credito proveniente da trimestri precedenti. Si consideri, ad esempio, il caso di una s.r.l. che, con riferimento al III° trimestre 2017, presenta una situazione di questo tipo:
In una situazione di questo tipo, dunque, ai fini della presentazione del Modello IVA TR per il III° trimestre, deve essere presa in considerazione solo l’IVA acquisti riferita al III° trimestre (ossia 5.000 euro), escludendo l’IVA a credito proveniente dal II° trimestre (ossia 6.000 euro). Dunque:
Poiché l’eccedenza IVA detraibile riferita al III° trimestre è inferiore a 2.582,28, la società non può presentare il Modello IVA TR entro il 31 ottobre 2017.
Le regole – Per i Modelli IVA TR presentati a decorrere dal II trimestre 2017, occorre tener presente la nuova soglia dei 5.000 euro al di sopra della quale se si intende utilizzare il credito in compensazione vi è obbligo di apporre all’istanza il visto di conformità (art. 3, comma 2, del Dl 50/2017). In alternativa, per i contribuenti soggetti al controllo contabile, è ammessa in luogo del visto, la sottoscrizione della dichiarazione (o dell’istanza) da parte dell’organo di controllo.
Se il soggetto passivo IVA chiede il credito infrannuale in compensazione, ai fini dell’utilizzo occorre tener presente che (a decorrere sempre dal Modello IVA TR presentato dal II° trimestre in poi), fino a 5.000 euro, il credito può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del Modello; oltre i 5.000 euro il credito può essere utilizzato in compensazione dal 10° giorno successivo alla presentazione del Modello TR. La soglia dei 5.000 euro (sia per la necessità del visto di conformità sia per le regole di utilizzo in compensazione di cui sopra) va verificata con riferimento alla somma dei crediti riferiti a tutti i trimestri (dell’anno) per i quali è stato chiesto l’utilizzo in compensazione. Pertanto, se ad esempio, con riferimento al I° trimestre 2017, è stato chiesto in compensazione, con Modello TR, il credito di 3.000 euro e con riferimento al II° trimestre è stato chiesto l’utilizzo in compensazione, con Modello TR, un credito di 1.000 euro, ed ora con riferimento al III° trimestre si chiede in compensazione il credito di 2.500, ci sarà necessità del visto di conformità (sul Modello IVA TR del III° trimestre) poiché sommando ai 3.000 euro del I° trimestre ed ai 1.000 euro del II° trimestre i 2.500 euro del III° trimestre si supera la soglia dei 5.000 euro.
Se il soggetto non vuole chiedere la compensazione, è possibile chiedere il rimborso ed al riguardo occorre considerare che:
Tuttavia, sussiste obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
La garanzia può essere rappresentata, ad esempio: dalla fideiussione rilasciata da una banca; dalla fideiussione rilasciata da un’impresa commerciale che offre adeguate garanzie di solvibilità; da una polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione; dalla cauzione in titoli di Stato o dallo stesso garantiti.
Anche per il rimborso, la soglia dei 30.000 euro va verificata con riferimento alla somma dei crediti chiesti a rimborso per tutto il periodo d’imposta.
Modalità di presentazione e utilizzo del credito in compensazione – Il modello deve essere presentato telematicamente (software gratuito disponibile al seguente link) direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Nel caso in cui si chiede l’utilizzo in compensazione del credito, con riferimento al III° trimestre, il codice tributo da utilizzare nel Modello F24 è 6038. Per il I° e II° trimestre, invece, il codice tributo è rispettivamente 6036 e 6037.
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