Il restyling dei modelli TR si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte dal DL 50/2017, e precisamente dall’articolo 3 comma 2. Le modifiche hanno inciso sulle modalità di compensazione dei crediti, e con specifico riferimento anche sui crediti trimestrali IVA per i quali si richiede la compensazione in F24 (compensazione orizzontale). Tali crediti, ante modifiche, non erano soggetti all’apposizione del visto di conformità per poter essere utilizzati in compensazione, e quanto sopra indipendentemente dal loro ammontare.
A seguito delle restrizioni introdotte dal DL 50/2017, invece, i crediti scaturenti da modello TR potranno essere utilizzati in compensazione orizzontale oltre i 5 mila euro solo previa presentazione telematica del modello TR – e fin qui nessuna novità – e solo se l’istanza è provvista di visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato al rilascio del visto stesso, oppure se l’istanza è sottoscritta da parte dell’organo di controllo.
Dall’analisi della nuova modulistica si rileva che le novità riguardano esclusivamente la “questione visto”.
Alcuna modifica, infatti, è stata introdotta relativamente al frontespizio dell’istanza, né nei quadri TA – Operazioni attive, TB – Operazioni passive, TC – Determinazione del credito e TD – Sussistenza dei presupposti.
L’importo a credito risultante dall’istanza deve essere, come di consueto, suddiviso nei righi TD6 e TD7, indicando nel TD6 l’importo eventualmente richiesto a rimborso, ed al rigo TD7 l’importo che si intende utilizzare in compensazione.
Le novità interessano invece il rigo TD8, rigo deputato in origine ad accogliere solo le indicazioni aggiuntive relativamente ad una richiesta di rimborso (e non di compensazione). Tutti i campi che si riferiscono alle normative correlate alle richieste di rimborso non sono cambiati, ma la novità è il campo “visto di conformità” – “sottoscrizione dell’organo di controllo”, che interessa ora anche i casi di compensazione.
Il campi deputati all’apposizione del visto di conformità sono riservati al professionista o al responsabile del CAF che rilascia il visto stesso.
Ad essere indicati saranno il codice fiscale del professionista che appone il visto, oppure il codice fiscale del CAF e del professionista responsabile del CAF stesso. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista dovranno apporre la propria firma, attestando così il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997, ‘liberando’così le compensazioni orizzontali per importi superiori a 5 mila euro.
In alternativa al visto di conformità, nei casi previsti e con i medesimi effetti, l’istanza può essere sottoscritta dall’organo di controllo: in tal caso il soggetto che effettua il controllo contabile dovrà indicare il proprio codice fiscale ed identificare la propria qualifica in base ad una precisa codifica:
Nei casi 1, 2 e 4 ciascun soggetto indicato dovrà apporre la propria firma.
Si ricorda che l’ammontare massimo annuale utilizzabile in compensazione in F24 è di 700mila euro, elevato ad un milione di euro per i subappaltatori che nell’anno precedente hanno registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in subappalto.
Attenzione alle tempistiche: la compensazione del credito IVA infrannuale è consentita solo dopo la presentazione telematica dell’istanza. Inoltre, il superamento del limite annuale di 5.000 euro riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali comporta il dover attendere, per poter compensare, il decimo giorno successivo a quello della presentazione dell’istanza (si tratta di un nuovo termine, più breve rispetto al precedente, anch’esso modificato dal DL 50/2017).
Per concludere, si ricorda che l’obbligo di l’utilizzo della nuova modulistica è immediatamente operativo, pertanto i crediti IVA infrannuali maturati nei mesi di aprile – maggio e giugno 2017 dovranno già essere richiesti a rimborso/compensazione nel rispetto delle nuove normative ed utilizzando i nuovi modelli.
Il termine per la presentazione del Modello TR relativo al secondo trimestre 2017 è fissato per il 31 luglio.
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