Come noto, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011, articolo oggi abrogato, prevedeva per le imprese e i professionisti che presumevano di realizzare ricavi o compensi annui non superiori a € 30.000, nonché di soddisfare altre condizioni stabilite dalla legge, modalità semplificate di determinazione del reddito e di tassazione. Infatti, a fronte di determinati requisiti i contribuenti potevano usufruire di indubbi vantaggi fiscali tra cui un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali comunali e regionali pari al 5%, l’esenzione da liquidazioni e versamento IVA, l’esenzione da IRAP, l’esenzione dall’applicazione della ritenuta d’acconto, l’esenzione dall’obbligo di tenuta e di registrazione dei documenti contabili previsti sia ai fini delle imposte dirette che indirette, l’esenzione dagli studi di settore e, infine, l’esenzione dallo spesometro e dalla comunicazione “black-list”.
Per l’accesso al regime premiale, il contribuente doveva mantenere i seguenti requisiti:
Proprio su quest’ultimo aspetto si concentra l’attenzione dei verificatori, i quali stanno verificando se l’attività intrapresa dal contribuente possa effettivamente ritenersi “nuova” attività o meno.
Invero, il requisito della “nuova” attività era già stato introdotto con il regime previsto dall’art. 13 L. 388/2000 (c.d. nuove iniziative), con ulteriori specifiche previste appositamente per il regime dei minimi in commento.
Nello specifico per considerare un’attività “nuova”, già l’art. 13 citato, prevedeva che il contribuente non doveva avere esercitato, negli ultimi 3 anni, l’attività d’impresa o professionale anche in forma di impresa familiare o associata. Inoltre, l’attività da esercitare non poteva costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dallo stesso contribuente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività consisteva nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni, nonché, ai sensi dell’art. 27, il caso in cui il contribuente aveva perso il lavoro come dipendente o era in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Era inoltre concessa la prosecuzione di un’attività d’impresa svolta da altro soggetto (si pensi ai casi di cessione/donazione d’azienda), ma a condizione che il soggetto cedente/donante, nell’anno di cessione, aveva realizzato ricavi inferiori a € 30.000.
Ai fini di una efficace difesa del contribuente, raggiunto da un invito al contraddittorio o ancor peggio direttamente dall’avviso di accertamento, è necessario valutare con attenzione il requisito di “nuova” attività nel momento in cui lo stesso ha intrapreso l’attività d’impresa, artistica o professionale.
Ad esempio, quanto all’esclusione per la pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni, è bene sapere che possono essere assimilate a detta pratica tutte le attività il cui svolgimento è obbligatoriamente previsto da specifiche disposizioni normative, al fine di potere operare in un determinato settore economico (es. la pratica obbligatoria richiesta in alcuni settori dell’artigianato).
Si rammenta che non è considerata mera prosecuzione l’avere svolto forme di lavoro precario. È il caso del lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di quello che ha svolto lavoro a tempo determinato per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio precedente. O ancora, la circostanza che il contribuente abbia svolto prestazioni occasionali.
Inoltre, non costituisce causa di esclusione dal regime lo svolgimento sotto forma di lavoro autonomo della stessa attività esercitata da un lavoratore dipendente poi andato in pensione.
Infine, è d’obbligo sottolineare, che il requisito della novità sussiste sempre qualora l’attività svolta in precedenza dal contribuente sia stata dal punto di vista sostanziale e formale differente rispetto alla nuova attività. In questi casi, come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, la novità sussiste sempre se l’attività svolta in precedenza si differenzia per localizzazione, clientela, attrezzatura utilizzata, ecc.
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