In base a quanto detto affinché possa realizzarsi la compensazione:
Le modalità di compensazione saranno definite da un apposito decreto attuativo.
Per le cartelle notificate entro il 31 dicembre 2015 invece si prendono a riferimento le indicazioni fornite con il D.M. 26 giugno 2016; in particolare è previsto che I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni e degli Enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per entrate spettanti all’Amministrazione che ha rilasciato la certificazione di esistenza del credito.Per esercitare la compensazione di cui all’art. 1, il titolare del credito acquisisce la certificazione prevista dall’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni. L’art. 27, co. 2, D.L. 24.4.2014, n. 66, conv. con modif. dalla L. 23.6. 2014, n. 89, ha esteso l’ambito di applicazione della certificazione alla totalità delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e che, conseguentemente, l’art. 39, co.1-bis, D.L. 66/2014, ha stabilito che la medesima estensione opera anche per le compensazioni di cui all’art. 28-quater, D.P.R. 602/1973.
Il titolare del credito dunque acquisita la certificazione di cui sopra, deve provvedere a presentarla all’agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme dovute; qualora si perfezioni solo un pagamento parziale, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all’agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere.
In caso di mancata indicazione, l’imputazione dei pagamenti è effettuata dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ossia:
Una volta ricevuta la certificazione , l’Agente della riscossione entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’Amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, procede alla verifica dell’esistenza e validità di tale certificazione; nei dieci giorni successivi alla richiesta dell’agente della riscossione, l’Amministrazione debitrice è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’agente della riscossione che informa il titolare del credito.
In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all’importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l’attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione.
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