L’articolo 57-bis – Il disposto in esame, oltre alla concessione di incentivi fiscali, prevede anche misure di sostegno in favore delle imprese editoriali di nuova costituzione.
In concreto, a decorrere dall’anno 2018, “alle imprese lavoratrici e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3”.
In sostanza, come specifica il prosieguo del dispositivo in questione, è prevista l’attribuzione di un credito d’imposta, a decorrere dall’anno 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie e, tale credito d’imposta, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (vedi tabella), previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ai sensi dell’Articolo 17, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241“I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”.
Le modalità ed i criteri di attuazione delle disposizioni sin qui esposte, saranno stabilite da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in esame, da adottare su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Obiettivi dell’articolo 57-bis – L’articolo 57-bis prevede anche, al comma 2, l’emanazione di un bando annuale per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, con Decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ciò, al fine di favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell’identità femminile, e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell’uso delle tecnologie digitali.
Per ciò che concerne il credito d’imposta citato al comma 1, è specificato che è concesso nel limite complessivo, ossia un tetto di spesa, da stabilire annualmente con il Decreto del Consiglio dei Ministri (di cui all’articolo 1, comma 4, della Legge n. 198 del 2016), che provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
Inoltre, è stabilito annualmente il criterio di ripartizione dell’onere complessivo delle incentivazioni concesse a carico delle quote del Fondo che spettano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dello Sviluppo Economico.
Finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione – I finanziamenti di cui al comma 2, sono concessi mediante l’utilizzo dello stesso Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, nel limite massimo di spesa che, in pratica, viene a formare un tetto all’erogazione del beneficio, stabilito annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 6, della Legge n. 198 del 2016.
È bene sottolineare che, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è autorizzato ad apportare, con propri Decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Infine, il comma 4 dell’articolo 57-bis, in merito allo svolgimento delle attività amministrative inerenti le disposizioni in esame, prevede che le Amministrazioni interessate, provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la Finanza pubblica.
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