La proroga della rivalutazione in esame, non fa altro che aggiornare le date contenute nell’articolo 2 del D.L. n. 282/2002, laddove è stata prevista la prima riapertura dei termini indicati dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001, riferiti, rispettivamente, al possesso di partecipazioni e di terreni.
La Legge n.448/2001, agli articoli 5 e 7, aveva, infatti, introdotto la possibilità di rivalutare i terreni, anche agricoli, e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti.
Il citato articolo 5, comma 2, prevedeva un’aliquota del 4 per cento per le partecipazioni qualificate e del 2 per cento per quelle non qualificate. Inoltre, l’articolo 7, comma 2, indicava un’imposta sostitutiva del 4 per cento per la rivalutazione di terreni.
In pratica, la legge di Bilancio 2018, ripropone le agevolazioni fiscali, previste dai summenzionati articoli. Pertanto, anche per il 2018, sarà consentito alle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa.
Si ricorda che, anche la Legge di Stabilità per il 2016, aveva prorogato i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, incrementando all’8 per cento l’aliquota della relativa imposta sostitutiva.
Infatti il comma 887, dell’articolo 1, della legge n.208/2015, consentiva, di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2016. Il termine di versamento dell’imposta sostitutiva era fissato conseguentemente al 30 giugno 2016.
Il comma 888, dell’articolo 1, della legge di Stabilità 2016, aveva fissato le aliquote di cui agli articoli 5, comma 2 e 7, comma 2, della legge n. 448 del 2001, in misura pari all’8 per cento.
Anche la legge di Bilancio 2017, aveva prorogato la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni, con aliquota unica sempre all’8 per cento, purché il possesso dei terreni e delle partecipazioni sussistesse alla data del 1° gennaio 2017 e il versamento della prima o unica rata avvenisse entro il 30 giugno 2017.
Legge di Bilancio 2018 – Ai commi 997 e 998, dell’unico articolo, la Legge di Bilancio 2018, ripropone la rivalutazione sia dei terreni che delle quote posseduti alla data del 1° gennaio 2018, consentendo il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8 per cento entro il 30 giugno 2018, ovvero in tre rate annuali di pari importo con interessi del 3 per cento da applicare sulle rate successive alla prima. La perizia dovrà essere redatta entro il 30 giugno 2018.
La riapertura dei termini, pertanto, consente alle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° gennaio 2018, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex articolo 67, comma 1, lettera a) e c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano successivamente ceduti a titolo oneroso.
Per effetto della proroga contenuta nella legge n. 205/2017, entro il 30 giugno 2018, occorrerà procedere per i soggetti che vorranno rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili, posseduti alla data del 1° gennaio 2018, ai seguenti adempimenti:
Come precisato in precedenza, per quel che concerne l’imposta sostitutiva, stabilita nella misura dell’8 per cento, può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2018. Inoltre, sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.
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