Nel processo tributario, la conciliazione prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non determina di per sé la cessazione della materia del contendere, la quale interviene solo quando, con il versamento della somma concordata, la stessa sia divenuta efficace e perfetta. Prima di dichiarare la cessazione della materia del contendere, pertanto, il giudice tributario deve accertare il pagamento, da parte del contribuente, di quanto stabilito in sede di conciliazione; inoltre, la conciliazione può essere dichiarata inefficace, se il difensore del contribuente non aveva il potere di rinunciare alla lite.
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