Premessa – Per le start up innovative l’impiego del personale qualificato può avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di para-subordinazione o comunque ‘‘a qualunque titolo’’. Non è quindi posto alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale ‘‘qualificato’’ con la società.
Pmi innovativa – Per l’iscrizione come PMI innovativa, una società intende avvalersi dell’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale. La società ha chiesto al Mise cosa si intende per “collaboratori a qualunque titolo”.
Mise – Il mise ha risposto che la norma consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo”. In altri termini il legislatore non pone, né con riferimento alle PMI innovative, né alle start-up, alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale “qualificato” con la società.
Amministratore unico – Il richiedente ha posto anche un quesito relativo alla propria posizione e cioè se come amministratore unico pagato dalla società rientri nel parametro “quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale”
Impiego – Il Mise ha al riguardo precisato che la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”. Pertanto se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo”), nulla osta a che risulti verificata la previsione, sopra richiamata. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l’amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata.
Brevetto – Con un altro quesito è stato richiesto se il deposito di marchi permette di soddisfare il terzo criterio previsto dall’art. 4 comma 1, lett. e), n. 3, Dl 179/2012. Secondo il Mise il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l’esito. Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione, appare verificato il requisito dell’”essere depositaria”, ed in quanto tale appare iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese”. Posizione che deve oggi essere integralmente ribadita e trasferita anche alla fattispecie delle PMI.
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