Come puntualmente ricordato dalla Risoluzione 104/E del 28 luglio 2017, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA costituiscono un adempimento autonomo rispetto agli altri adempimenti previsti in ambito IVA, ivi compresa la Dichiarazione IVA annuale, e purtuttavia propedeutico alla dichiarazione IVA stessa.
Questa duplice natura della Comunicazione Periodica delle Liquidazioni IVA determina le diverse opzioni concesse al contribuente per regolarizzare la mancata o errata trasmissione dei termini di una comunicazione, e con conseguenze diverse quanto all’applicazione delle riduzioni delle sanzioni in osservanza alle norme che regolano il ravvedimento operoso (articolo 13 comma 1 del D.Lgs. n. 472 del 1997).
In sostanza, la mancata trasmissione di una comunicazione LI.PE., così come la sua trasmissione con dati incompleti o errati, può essere regolarizzata autonomamente, oppure direttamente in sede di presentazione della Dichiarazione IVA, come meglio descritto nel seguito.
Soluzione 1: regolarizzazione autonoma, prima della presentazione della dichiarazione IVA – In questa fattispecie, oltre al versamento della sanzione, con le eventuali riduzioni applicabili in base all’istituto del ravvedimento operoso, innanzi tutto occorre presentare effettivamente la comunicazione omessa, o ritrasmetterla con i dati corretti se si tratta di un invio che è stato effettuato con dati incompleti o errati. Effettuata la trasmissione, occorrerà versare la sanzione, che si ricorda essere stabilita nella misura minima di 500 euro (e fino ad un massimo di euro 2.000), ridotte alla metà se la trasmissione è effettuata della comunicazione omessa (o trasmessa con dati errati) viene effettuata entro quindici giorni successivi alla scadenza di legge. In caso di ravvedimento operoso, il riferimento cui applicare le riduzioni è come sempre il minimo (ovvero 500 euro, oppure 250 in caso di trasmissione dei dati corretti entro 15gg), con le consuete riduzioni previste in materia di ravvedimento e analiticamente esemplificate nella Risoluzione 104/E, ovvero, volendo limitare l’ottica temporale al termine di presentazione della dichiarazione IVA, sarà applicabile la riduzione ad 1/9 laddove la regolarizzazione intervenga entro 90 giorni dalla scadenza originaria, oppure ad 1/8 laddove la regolarizzazione intervenga entro il 30 aprile 2018.
Soluzione 2: regolarizzazione in dichiarazione IVA – Questa strada, a differenza della precedente, non richiede che la comunicazione omessa o trasmessa in modo errato venga tardivamente inviata o ritrasmessa con i dati esatti. In questo caso, infatti, l’Erario viene informato dei dati originariamente non inviati, o informato della rettifica di quelli inviati ma non correttamente, direttamente nel dichiarativo, e specificatamente utilizzando il quadro VH come meglio andremo a vedere nel seguito. Se si opta per questa strada di regolarizzazione la sanzione sarà, ovviamente, sempre dovuta, e sarà applicabile la riduzione prevista dalle normative del ravvedimento operoso pari ad 1/8, ovvero euro 62,50, laddove si proceda al versamento entro il termine della dichiarazione annuale (intendendo come tale la Dichiarazione IVA, e pertanto entro il 30 aprile 2018).
Alla luce di quanto sovra esposto il quadro VH, da sempre destinato ad accogliere i versamenti, da quest’anno cambia funzione e modalità di compilazione, andando ad accogliere esclusivamente i dati eventualmente variati rispetto a quanto originariamente già comunicato con la liquidazione IVA periodica. Nel caso in cui, pertanto, le comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA siano state tutte correttamente trasmesse, il quadro VH non dovrà essere compilato.
Laddove, invece, una o più comunicazioni periodiche non siano state trasmesse nei termini, oppure si ravveda la necessità di comunicare variazioni ai dati originariamente inviati, basterà indicare i dati corretti nel quadro VH (ed avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per versare la sanzione in misura ridotta ad 1/8, con pagamento entro il 30 aprile), per regolarizzare il tutto. Chiaramente, a fronte di una comunicazione periodica originariamente omessa o trasmessa con dati errati, ma già oggetto di nuova trasmissione (ed eventuale ravvedimento operoso quanto alle sanzioni), i dati si considerano già correttamente trasmessi all’Erario, pertanto, anche in questo caso, non sarà necessario compilare il quadro VH, posto che è già stato posto rimedio all’errore originariamente commesso.
Una particolarità: laddove sia necessario, per le ragioni sovra esposte, procedere alla compilazione del quadro VH, ai sensi delle istruzioni pubblicate attualmente in bozza, dovranno essere indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.
Se è necessario compilare il quadro VH si segnala, peraltro, che il righi sono stati riscritti, tenendo separate le risultanze delle liquidazioni a cadenza mensile da quelle a cadenza trimestrale. A dover essere indicati saranno i risultati (a debito o a credito) di ciascun periodo, escludendo l’importo dell’acconto eventualmente dovuto. Inoltre, in presenza di debito, la cifra da esporre sarà sempre e comunque quella del debito effettivo risultante dalla liquidazione di periodo, indipendentemente dal fatto che il suddetto debito sia stato oggetto o meno di reale versamento.
wordpress theme by initheme.com